Urbanistica

Titoli edilizi, il giudice penale non è tenuto a uniformarsi alla classificazione dell'intervento fornita dalla Pa

di Andrea Magagnoli

Nel caso d' intervento di ristrutturazione edilizia la responsabilità penale può essere valutata in via autonoma da parte del giudice penale . A due cittadini erano stati contestati i reati di falso e di violazione alla normativa edilizia. In particolare la configurazione del reato di falso conseguiva alla presentazione della documentazione documentazioni Scia e Dia non rispondenti al vero, e quindi di avere realizzato condotte passibili delle sanzioni previste dal codice penale, nonché di avere effettuato opere edilizie in assenza del necessario permesso.
Giunto in Cassazione il procedimento è stato deciso con la sentenza n.14735/2019 depositata lo scorso 4 aprile.

La pronuncia presenta un certo interesse, dato che viene fatto oggetto d'esame da parte dei giudici della Corte suprema il problema della qualificazione delle opere edilizie che determina la disciplina delle autorizzazioni che debbono essere concesse da parte dell'amministrazione per poterle ritenere legittime . Come ovvio, la legislazione prevede un regime autorizzatorio che diviene sempre più rigoroso con l' aumentare dell'entità dell'intervento. Infatti maggiore sarà l'opera da compiersi tanto maggiore diverranno le cautele che la normativa prevede con la necessità di autorizzazioni, via via piu rigorose nel caso di interventi di dimensioni maggiori.

La normativa prevede per gli interventi di «ristrutturazione pesante» la necessità dell'emissione di uno specifico titolo abilitativo da parte dell' amministrazione competente, la mancanza del titolo autorizzativo determina la configurabilità dei reati posti a tutela della disciplina amministrativa.

Pertanto diviene prioritaria la valutazione del tipo di interventi da compiersi e la loro ben precisa collocazione all'interno di una specifica categoria, che finisce per condizionare anche il tipo di autorizzazione da richiedersi nel caso di specie per potere ritenere l'intervento edilizio legittimo e non passibile di sanzioni.
La posizione del Corte suprema è uniforme ed è la stessa assunta con la sentenza qui in commento. I giudici infatti hanno sempre individuato nel magistrato che istruisce la pratica inerente all'esistenza del reato edilizio una posizione del tutto autonoma, in sede di valutazione dell'entità delle opere, la quale può essere distintamente classificata da parte del magistrato penale, quando si trova a dovere applicare illeciti urbanistici conseguenti alla mancanza di necessaria autorizzazione.

Come ovvio il giudice penale non risulta assolutamente vincolato alle valutazioni espresse da parte della pubblica amministrazione sul punto, e neppure da quelle del privato che intende procedere all' esecuzione delle opere. La presenza di un'eventuale responsabilità conseguente ad un reato edilizio pertanto secondo i giudici della corte suprema discenderà da una valutazione distinta e compiuta nel corso del procedimento penale.

Altro punto che viene precisato nella sentenza è quello della valutazione complessiva dell'opera nel senso che il giudice in sede di esame dell'entità dell' opera deve considerarla unitariamente posto che la valutazione autonoma di ogni singolo manufatto potrebbe comportare una valutazione non rispondente al vero con conseguente aggiramento della normativa.

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