Urbanistica

Abusi edilizi, i paletti della Cassazione per escludere la responsabilità penale del costruttore

di Andrea Magagnoli

Nel caso di reati edilizi la responsabilità penale può essere totalmente esclusa nel solo caso di evidente mancanza dei fatti di reato La Corte di Cassazione con sentenza n. 13608/2019 depositata il 28 marzo, pone il principio di diritto per il quale, nel solo caso di totale difetto della presenza degli elementi del reato, si debba escludere la presenza della responsabilità del costruttore per i reati edilizi commessi nel corso della sua attività.

Il caso trae origine dalla contestazione a carico di un cittadino di illeciti edilizi, per avere realizzato alcune opere in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Tuttavia dato il decorso di un elevato lasso temporale, gli illeciti penali si estinguevano per prescrizione, la quale come ovvio riguarda anche i casi di reati edilizi e determina il venir meno del procedimento.

Il costruttore ritenendosi comunque esente da ogni responsabilità, dato che la sua condotta sarebbe stata del tutto conforme alla normativa, ricorreva alla corte di Cassazione al fine di ottenere una pronuncia che accertasse il difetto integrale di responsabilità penale, a suo avviso del tutto inesistente nei fatti e nel caso di specie.

In particolare le testimonianze rese nel corso del procedimento, avrebbero ad avviso del legale del costruttore, evidenziato in maniera indiscutibile come la sua condotta non potesse venire considerata reato, dato che era caratterizzata dall' assenza del dolo, ovvero della mancanza di volontà di realizzare gli illeciti contestati, i quali pertanto non si potevano ritenere configurabili nel caso di specie, conseguendone una totale assenza di responsabilità.

La sentenza assume una certa importanza dato che riguarda gli esatti limiti della responsabilità penale nel caso di reati edilizi, i quali per la propria realizzazione necessitano della presenza di ben determinati elementi e caratteristiche, le quali al fine di consentire la punibilità debbono essere comunque presenti nel caso di specie.
Pertanto i giudici esaminano la normativa che regolamenta le figure di reato in materia edilizia.
I magistrati della Cassazione, svolgono interessanti considerazioni circa tale problematica al fine di regolare il caso di specie. Orbene deve essere accertata l'esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi, richiesti dalla normativa per la configurabilità del reato, per quel che riguarda l' aspetto oggettivo, si tratta della condotta oggettiva individuata dalla norma quale ad esempio l'erezione di un immobile; tuttavia tale elemento deve essere accompagnato anche da un elemento soggettivo, costituito dal dolo o quantomeno dalla colpa.
Nel caso di dolo, il soggetto agente deve essere consapevole di tenere una determinata condotta e di volerne gli effetti, nel secondo caso invece la condotta del soggetto agente deve essere connotata da imperizia o negligenza.

Nella sola ipotesi in cui vengano accertati tali elementi si può ritenere di essere in presenza di un reato edilizio con tutte le sue conseguenza anche da un punto di vista sanzionatorio per chi ne abbia realizzato gli elementi costitutivi .

Pertanto proseguono i giudici la presenza di tali elementi nel caso di specie deve essere accertata in maniera certa ed inequivoca, senza che permanga alcun dubbio circa la presenza di tutti i caratteri necessari, per la configurabilità del reato tanto da poterne fare discendere la relativa responsabilità. Nel caso di specie non esistevano elementi tali che potessero far ritenere la mancata esistenza degli elementi fondamentali necessari alla configurabilità del reato, pertanto il ricorso viene rigettato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©