Urbanistica

Cassazione/2. L'ordine di demolizione di un abuso non è soggetto alla prescrizione dopo cinque anni

di Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è soggetto alla prescrizione quinquennale. Lo ribadisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 13084/2019 depositata il 26 marzo .
Il caso di specie, trae origine da un ordine di rimessione in pristino emesso a seguito della contestazione di reati edilizi. Tale ordine tuttavia era stato revocato da parte del giudice dell'esecuzione la cui decisione ne aveva fatto venire meno ogni effetto.
Ma in che cosa consiste l' ordine di demolizione di un manufatto? Si tratta di una misura conseguente ad un illecito edilizio, il quale costituisce un reato vero e proprio diretto a sanzionare condotte contrastanti con la normativa urbanistica e con l'assetto territoriale. Per il loro carattere questi reati comprendono, quali conseguenze, sia sanzioni detentive vere e proprie come la reclusione, sia una particolare misura costituita dall' ordine di demolizione di ogni manufatto eventualmente realizzato.

La normativa , infatti , prevede che nel caso di accertamento di un tale tipo di responsabilità, venga emesso da parte del magistrato un ordine di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino della situazione pregressa alla condotta illecita. Si tratta come ovvio di uno strumento diretto ad eliminare le conseguenze del reato, che incidono sulla situazione esistente. Pertanto si tratta di una misura di grande importanza, esaminata da parte dei giudici con la sentenza, qui in commento, sotto l' aspetto del decorso del tempo e della sua eventuale efficacia sulla sua esistenza.

La questione per potere essere risolta non può che partire dall' accertamento della natura del provvedimento, ovvero da una precisa collocazione nella categoria di sanzioni che gli è propria. Si tratta di una sanzione penale o di una sanzione amministrativa?
I giudici della corte suprema di Cassazione ritengono che essa presenti la natura di sanzione amministrativa. Si tratta pertanto, osservano ancora di una misura avente un carattere ben diverso dalle sanzioni penali, tanto da presentare una ben diversa regolamentazione da un punto dell'eventuale prescrizione, che è inutile precisarlo è ben diversa a seconda del tipo di sanzione.

Da tale collocazione discende che non potrà essere applicato il termine previsto dall'art.173 del codice penale per i reati, data la diversa natura giuridica dell'ordine di demolizione, che secondo la normativa per l' appunto costituisce una sanzione di carattere amministrativo.
Per quel che riguarda invece la prescrizione , prevista per le sanzioni amministrative deve essere evidenziato come l' art 28 della legge n. 689/1981 preveda un termine quinquennale.
La normativa infatti si preoccupa di limitare la configurazione temporale del potere sanzionatorio pubblico il quale non potrà estendersi oltre un ben preciso termine.
Tuttavia il disposto normativo, qui in esame riguarda le sole sanzioni di carattere punitivo pertanto diviene inapplicabile all'ordine di demolizione.
Tale misura infatti assume un carattere essenzialmente ripristinatorio, ed una funzione di eliminazione delle conseguenze del reato.
Pertanto il termine previsto dall' art. 28 della legge n. 689/1981 non è applicabile al caso dell' ordine di demolizione conseguente ad un illecito edilizio.
Non sono pertanto individuabili nell' ordinamento termini di prescrizione per gli ordini di demolizione.

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