Urbanistica

Edilizia privata, moratoria di due anni per l'ok del soprintendente e taglio alle distanze minime

di Massimo Frontera

Snellimenti in arrivo per gli interventi di edilizia privata su tutti gli interventi sottoposti a tutela e possibilità di ridurre le distanze minime di trasformazione in deroga all'attuale previsione contenuta del Dm n.1444/1968. Vanno in questa direzione le misure contenute nella bozza di decreto legge crescita che questa settimana dovrebbe andare all'esame del consiglio dei ministri. Il provvedimento è ormai diventato un "omnibus" che raccoglie varie norme in diversi settori e comparti economici.

Autorizzazione della Soprintendenza con silenzio assenso
Uno dei tanti articoli che si legge nella bozza in circolazione è dedicato alle «semplificazioni in materia di edilizia privata» e contiene, al momento, due misure che intervengono in maniera "chirurgica" in due casi. Il primo riguarda gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza. Più in particolare, il richiamo è all'autorizzazione per «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali» prevista dall'articolo 21 comma 4 del codice dei beni culturali. Il decreto crescita introduce limitatamente al biennio 2019-2020 il silenzio assenso per il rilascio dell'autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non si fa sentire, l'autorizzazione si intende acquisita.

Distanze minime, salta il limite di 10 metri nelle zone B
Il secondo intervento "chirurgico" previsto dal decreto crescita riguarda le distanze minime come indicate nel decreto 1444 del 1968, più precisamente all'articolo 9 del testo. Il decreto crescita prevede che «le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1». Il comma 2 del Dm 1444 prescrive una «distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti» relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche diverse dalle zone A (centro storico). La modifica del decreto crescita va nel senso di applicare il limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la conseguenza di eliminare il medesimo per tutti i fabbricati che si trovano nelle altre zone urbanistiche. Se confermata, la novità del Decreto crescita va nel senso di rendere possibile una maggiore densificazione nelle zone urbanistiche di trasformazione.

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