Urbanistica

Permessi: le ultime pronunce del Consiglio di Stato su abusi, distanze, canne fumarie

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Opere abusive - Lavori di ristrutturazione edilizia – ex art. 3, comma 1, lett. d) dpr n. 380 del 2001 - Permesso di costruire – Necessità – Condizioni – Fattispecie relativa a canna fumaria

È necessario il permesso di costruire tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata; mentre l'intervento di mera sostituzione di una canna fumaria con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 6 febbraio 2019, n. 902

Distanze legali - Manufatto realizzato a meno di mt. 3 dal confine di proprietà - Limite minimo dettato dall'art. 873 c.c. - Violazione - Norme regolamentari prevedenti distanze maggiori – Legittimità.

Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 836

Abusi edilizi - Condono - Ultimazione delle opere - Onere della prova - A carico del richiedente

L'onere della prova in ordine all'ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente, poiché solo l'interessato può fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 30 gennaio 2019, n. 737

Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato - Natura

Il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 858

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