Urbanistica

Sì alla sopraelevazione che poggia sul muro di confine, con «l’aggancio giusto»

di Massimo Frontera

Se l’aggancio del nuovo manufatto edilizio al muro preesistente viene realizzato utilizzando «un giunto tecnico o altro accorgimento» che mantenga le due unità (nuovo manufatto e vecchio muro) flessibili e non rigidamente solidali, i principi delle norme antisismiche vengono rispettati, indipendentemente dal materiale utilizzato per il collegamento (metallo o cemento).

È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione (seconda sezione civile) nell’ ordinanza n.121-19 pubblicata ieri con la quale, di fatto, viene confermata la decisione della Corte d’appello di Catania. Il contenzioso è nato per la protesta di un privato contro un intervento edilizio realizzato coprendo la terrazza di un edificio con una tettoia gravante su dei tubolari metallici infissi nel comune muro di confine, dando luogo ad una costruzione contigua non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto antisismico, siccome invece previsto dalla legge, dovendosi ritenere che si fosse in presenza di due fabbriche per la parte sopraelevata, nonostante che ai piani sottostanti si fosse in presenza di un unico edificio».

L’intervento edilizio oggetto del contenzioso è stato realizzato in modo non conforme alle norme antisismiche in quanto le due costruzioni invece che rese indipendenti sono state poste in una «comunione forzosa» e, pertanto ottenendo un insieme rigidamente collegato. E, in quanto tale, contrario ai principi della normativa antisismica richiamati dai giudici. La Corte d’appello di Catania ha dato ragione all’appellante. Dal canto loro, gli ermellini, hanno ritenuto la decisione conforme alla giurisprudenza della Corte e hanno pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Il punto centrale messo in evidenza dai giudici della Cassazione sta proprio nell’accorgimento tecnico da utilizzare nell’intervento edilizio, tale cioè da mantenere indipendenti le due strutture (la vecchia e la nuova), in modo da poter smaltire più efficacemente le eventuali vibrazioni indotte dal sisma: «deve qui, infatti, affermarsi - si legge nell’ordinanza - il principio che non assume rilievo la tecnica costruttiva adoperata (travi in metallo piuttosto che in cemento), poiché quel che rileva è che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistente edificio, rendendolo solidale, ne attenua la resistenza sismica, a causa dell’aggravio d’irrigidimento dell’intiera struttura».

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La sentenza della Corte di Cassazione

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