Urbanistica

Edilizia privata, vicino ai corsi d'acqua costruzione off-limits anche per pertinenze

di Rosario Dolce

Il caso trattato dalla sentenza n.1141 del 29 novembre 2018 del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia, sezione staccata di Brescia , offre spunti relativi ai vincoli di inedificabilità assoluta per le costruzioni (o meglio, le pertinenze immobiliari) poste ai margini di corsi d'acqua. Nella fattispecie trattata gli autori dell'illecito, oggetto di un ordine di demolizione, avevano realizzato un portico per il ricovero della propria autovettura nonché un manufatto in muratura adibito a cuccia per il proprio animale domestico a qualche metro di distanza dall'argine di un ruscello. Il giudice amministrativo - a fronte delle censure mosse dai ricorrenti avverso l'ordinanza comunale impugnata (che gli intimava l'immediata rimozione) - ha argomentato, da una parte, con riferimento alla natura dei manufatti realizzati (pertinenze) e, dall'altra parte, con riguardo alla astratta possibilità di edificare ai margini di un'area fluviale. In entrambi i casi le soluzioni prospettate sono andate contro ai ricorrenti. Ma esaminiamo, più in dettaglio, il provvedimento.

La pertinenza ai fini urbanistici
Quanto al primo capo decisionale, il giudice ha escluso che un portico come quello realizzato dai ricorrenti possa sussumersi nel quadro di una «pertinenza» dell'immobile principale. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza non solo quando è preordinato a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2008 n.6756 e 13 giugno 2006 n.3490). Il carattere «pertinenziale» rilevante ai fini urbanistici, in particolare, è stato ritenuto sufficiente laddove è in grado di transitare attraverso le seguenti coordinate identificative: opere che non comportino un nuovo volume; opere che comportino un nuovo e modesto volume ‘tecnico’ (così come definito ai fini urbanistici, fermo restando che anche i volumi tecnici mantengono rilievo ai fini paesaggistici, dovendosi essi considerare ai fini dell'applicazione del divieto di rilascio di autorizzazioni in sanatoria, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del Decreto Legislativo 42/2004: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1671; sez. VI, 20 giugno 2012 n. 3578).

La natura «pertinenziale» dell'opera de qua è stata esclusa anche in ragione del richiamo alla previsione dettata dall'articolo 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/2011, a mente del quale sono considerati «interventi di nuova costruzione … gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% (percento) del volume dell'edificio principale».

Costruzioni vicino ai margini dei fiumi
Quanto al secondo quesito trattato, anche in tal caso, il giudice amministrativo ha rilevato e dichiarato la illegittimità dei manufatti realizzati da parte dei ricorrenti. Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'articolo 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, assume carattere legale, assoluto e inderogabile, in quanto diretto ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque correnti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Il superiore «vincolo» è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva). La ratio di tale norma risponde, quindi, all'evidente finalità di scongiurare l'occupazione edificatoria degli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da esondazioni.

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, inoltre, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio, determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto, che, in quanto tale, risulta insanabile. Sussiste, infatti, una sorte di divieto assoluto al rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della cosiddetta fascia di servitù idraulica. Nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, invero, trova applicazione l'articolo 33, comma l, della legge 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contemplando i vincoli di inedificabilità, include, in tale ambito, i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree, tra cui quelle fluviali.

LA PRONUNCIA DEL TAR LOMBARDIA N.1141/2018

La pronuncia del Tar Lombardia n.1141/2018

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