Urbanistica

Autorizzazione paesaggistica, necessario indicare le misure per garantire la compatibilità dell'opera

a cura della redazione PlusPLus24 Diritto


Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Motivazione - Necessità - Assenso paesaggistico - Difetto di motivazione - Annullamento - Ammissibilità - Necessaria indicazione di tutti gli elementi di incompatibilità delle opere edilizie


In tema di determinazioni paesaggistiche, l'amministrazione è tenuta all'onere di puntuale motivazione che non sussiste solo in caso di diniego del titolo ma anche per l'assenso, dovendosi dar conto, anche in quest'ultimo caso, dell'iter logico seguito per verificare e riconoscere la compatibilità effettiva degli interventi edificatori in riferimento agli specifici vincoli paesaggistici dei luoghi. L'assenso paesaggistico a sua volta può essere legittimamente annullato anche contestando il difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica senza addentrarsi in valutazioni di merito, ma in tal caso è necessaria - sia al fine di consentire al giudice di riscontrare effettivamente il preteso vizio di eccesso di potere, sia in ossequio al principio di leale collaborazione fra Stato e Regione (o ente sub-delegato) - una puntuale indicazione degli elementi concreti della specifica fattispecie che concludono per la non compatibilità delle opere edilizie con i valori tutelati.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 12 dicembre 2018, n. 7011


Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Soprintendenza - Onere motivazionale - ex art. 3, L. n. 241 del 1990 - Motivazione apparente - Insufficienza - Intervento su area vincolata non inedificabile - Obbligo di indicare le modifiche necessarie


Nel provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza deve assolvere l'onere motivazionale ai sensi dell'art. 3 l. n. 241 del 1990 non potendo limitarsi ad una motivazione apodittica e meramente apparente, delle valutazioni negative espresse ovvero deve specificare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento proposto e i valori paesaggistici tutelati. A ciò si aggiunge anche l'onere di specificare, qualora l'area interessata dall'intervento non sia, come nella specie, inedificabile, le modifiche progettuali idonee a rendere sostenibile l'impatto dell'opera rispetto alle esigenze di protezione del bene tutelato sub specie di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 30 ottobre 2018, n. 6180


Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Legittimità - Non idoneità paesistico ambientale delle opere - Annullamento del diniego - Discrezionalità della PA - Prova della manifesta illogicità e dei travisamenti dei fatti.


Non può negarsi la legittimità del diniego all'autorizzazione paesaggistica quando venga espresso in modo compiuto la finalità della norma urbanistica, evidenziando come l'abuso edilizio perpetrato, anche tramite documentazione fotografica prima dell'intervento edilizio, non possa essere ritenuto meritevole di regolarizzazione in quanto sia stato compromesso il singolare valore legato all'identità paesaggistica e culturale del territorio - vale a dire che non può essere autorizzato l'intervento di opere non idonee dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale. La valutazione, inoltre costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'apposita commissione di paesaggio cui per ottenerne l'annullamento deve esserci sufficiente prova della manifesta illogicità e del travisamento del fatto.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 26 ottobre 2018, n. 6087


Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Manufatto ancora in fieri - Obbligo per la Soprintendenza di prescrivere le misure idonee a garantirne la compatibilità paesaggistica - Sussiste.


In forza del principio di proporzionalità (art. 1 bis l. 241/90), che impone l'adozione di provvedimenti in grado di salvaguardare l'interesse pubblico con il minore pregiudizio per quello privato, anziché denegare ex abrupto il nulla osta per un manufatto ancora in fieri, la Soprintendenza deve prescrivere le misure in grado di assicurare la compatibilità paesaggistica del fabbricato.


Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 6 settembre 2018, n. 5251


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