Urbanistica

Vuoi contestare i lavori del vicino autorizzati con Scia? Il Tar ti dà 60 giorni

immagine non disponibile

di Pietro Verna

In tema di segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), il potere del privato di chiedere verifiche all'amministrazione deve soggiacere al termine generale di sessanta giorni dalla conoscenza di tale segnalazione. Termine che assicura il principio di certezza della stabilità degli effetti prodotti a tutela dell'interesse pubblico e di quelli privati correlati (Tar Abruzzo-Pescara, Sez. I, 15 ottobre 2018).

La vicenda trae origine dalla presentazione in data 31 luglio 2017 dell' istanza con la quale il proprietario di un edificio aveva chiesto - senza esito- al Comune di Loreto Aprutino (Pe) di verificare ex art. 19, comma 6-ter della legge n.241 1990 (« La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104») la legittimità dei lavori in corso per la realizzazione di una mansarda su un edificio contiguo, iniziati previa presentazione di una Dia in data 6 febbraio 2009. Opera che, ad avviso del ricorrente, avrebbe violato la normativa antisismica, le norme igienico sanitarie e dell'art. 874 (comunione forzosa del muro) cod. civ. Motivo per il quale il ricorrente aveva proposto ricorso al Tar chiedendo di accertare e verificare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale e conseguentemente di ordinare alla stessa di provvedere. Instaurato il giudizio, l'amministrazione comunale aveva eccepito la tardività del ricorso evidenziando che il ricorrente fosse già conoscenza della Scia sin 2012 allorché questi aveva adito il Tribunale civile di Pescara, fermo restando che l'anno successivo si era anche rivolto all'Asl.

Tesi che il giudice amministrativo ha accolto aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine entro il quale il controinteressato può sollecitare l'amministrazione ad esperire l'esercizio delle verifiche è di sessanta dalla data in cui questi abbia avuto piena conoscenza della Scia ( Tar Lombardia- Milano, Sez. II, 15 aprile 2016, n. 735). Termine che sebbene non espressamente previsto dal predetto art.19, comma 6-ter, è ritenuto «compatibile» sia perché la Scia non è un provvedimento amministrativo ma un atto privato (come tale non impugnabile), sia perché l'Amministrazione non ha l'obbligo giuridico di pronunciarsi su un' istanza diretta a sollecitare l'esercizio di autotutela ( la norma si riferisce all' «esercizio di verifiche spettanti all'amministrazione» e non di esercizio di autotutela. Ragion per cui il termine di sessanta giorni non è altro che il termine decadenziale ordinario entro il quale «occorre attivarsi giudizialmente» dinanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161).

Contrasto giurisprudenziale
All'orientamento giurisprudenziale seguito dalla pronuncia in narrativa si oppone quello in base al quale il terzo leso dalla Scia potrebbe rivolgersi in ogni tempo all'amministrazione. Tesi, questa, che viene argomentata sia in base al tenore letterale del citato comma 3-bis dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 (che non indica alcun limite temporale per l'effettuazione di verifiche a cura dell'amministrazione), sia perchè la possibilità di un intervento sine die sulla SCIA sarebbe giustificato dalla natura stessa dell'istituto, che non dà luogo alla formazione di un provvedimento amministrativo ( Tar Piemonte, Sez. II, n. 1114 del 2015). Contrasto che dovrebbe essere superato in quanto il Tar Toscana, con ordinanza n. 667 dell'11 maggio 2017, ha sottoposto al vaglio della Consulta la norma in questione «nella parte in cui non prevede un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche sulla SCIA per contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117, comma 1, Cost.» rilevando, tra l'altro, che la possibilità di avanzare l'istanza di sollecitazione sine die confligge «con il generale principio di certezza dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione».

La sentenza del Tar

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©