Urbanistica

Abusi edilizi/2. Niente condono anche se l'opera non crea volume in senso tecnico

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Diniego di concessione edilizia in sanatoria - Art. 32, commi 25-27, del decreto-legge n. 269 del 2003 - Condizioni per la sanabilità dell'abuso

L'art. 32, commi 25-27, del decreto-legge n. 269 del 2003, disciplina un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003 sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello ambientale e paesistico) quando, contemporaneamente, possono essere qualificate “minori”, sia stato rilasciato il parere dell'autorità preposta al vincolo e, in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche. Quest'ultima condizione rappresenta una significativa novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, in quanto avvicina il meccanismo di sanatoria all'istituto dell'accertamento di conformità, previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza dell'11 dicembre 2018, n. 6991

Abusi edilizi - Diniego di concessione edilizia in sanatoria - Effetti sull'acquirente dell'immobile abusivo.


L'acquirente dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l'abuso commesso prima del passaggio di proprietà.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza dell'11 dicembre 2018 n. 6983


Abusi edilizi - Diniego di concessione edilizia in sanatoria - Piccolo disimpegno - Volume utile - Superficie utile - Immobile soggetto a vincolo storico e paesaggistico - Ex art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.


E' legittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria per la creazione, in difformità del titolo edilizio precedentemente concesso, di un disimpegno coperto (nella specie, zona d'ombra su una terrazza di edificio storico) perché realizza un aumento della superficie utile in quanto consente di svolgere attività del proprietario che, prima della sua realizzazione, non era possibile realizzare. L'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 infatti preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico. La superficie utile è tale quando produce volume utile.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 5 dicembre 2018, n. 6904

Abusi edilizi - Diniego di concessione edilizia in sanatoria - Art. 35 legge n. 47/1985 - Silenzio assenso - Decorrenza del termine di 180 gg - Interruzione della decorrenza - Parere negativo della Soprintendenza - Comunicazione - Non necessita.

L'articolo 35 della legge n. 47/85 prevede espressamente che il termine di 180 giorni per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio decorra solo dall'emissione del parere da parte dell'autorità preposta al vincolo. Occorre in proposito evidenziare che il decorso del termine può essere interrotto dalla richiesta istruttoria della Soprintendenza seguita dalla relativa produzione documentale ed è da tale ultima data decorre un nuovo termine di centottanta giorni al termine dei quali, in caso di parere negativo ai fini della sua osservanza, rileva l'esercizio del potere amministrativo attraverso l'adozione del provvedimento, non risultando necessaria anche la comunicazione dello stesso.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 28 novembre 2018, n. 6746


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