Urbanistica

Edilizia privata/2. Scia «ricevibile» anche se inviata allo sportello sbagliato

di Massimo Frontera

La segnalazione certificata di inizio attività è «ricevibile» anche se l’interessato ha inviato il documento a uno sportello diverso da quello competente. Lo ha affermato il Tar Campania, sezione di Salerno, con la pronuncia n.1684/2018 , annullando la nota dell’ente locale (il Comune di Nocera inferiore), che aveva comunicato al mittente l’irricevibilità della sua Scia. Nel caso specifico, la segnalazione riguardava la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria su un immobile sottoposto a istanza di condono, respinta come irricevibile perché «non è stata presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché è necessario acquisire la “comunicazione di silenzio assenso secondo il disposto dell'art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell'Ufficio comunale competente”».

«Invero - argomentano i giudici - quanto alla prima delle due ragioni giustificatrici opposte, si evidenzia che costituisce un principio generale di buon andamento dell'azione amministrativa quello secondo cui nell'ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in una complessa ed articolata macchina burocratica, non è possibile che accada che un ufficio in cui esso si articola opponga al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata quest'ultima presentata all'ufficio competente». Semmai, aggiungono i giudici, il rifiuto della Pa «può avvenire per respingere una domanda al momento della sua presentazione, indirizzando il privato presso l'ufficio competente, ma non quando la domanda è stata ricevuta».

Infine, il Tar giudica “fuori tema” la «giurisprudenza invocata dalla difesa» dell’ente locale campano, che «infatti attiene al diverso caso in cui si fosse opposta quale motivazione del diniego/irricevibilità la mancata presentazione per via telematica della S.C.I.A. e non si attaglia al presente caso, in cui la motivazione del provvedimento non fa leva su questa circostanza, ma sul fatto che la S.C.I.A. “deve essere presentata a mezzo SUAP”».

La pronuncia del Tar Campania n. 1684/2018

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