Urbanistica

Con il decreto Scia la manutenzione straordinaria non è più un'attività edilizia libera

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Attività edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria – Frazionamento - Attività di manutenzione straordinaria - Art. 6 e art. 6 bis Testo unico edilizia (DPR 380/2001) - Cila - Realizzazione senza attesa dell'autorizzazione comunale - Possibilità - Realizzazione difforme rispetto alla normativa sovraordinata - Illegittimità.

Non c'è alcun dubbio che il nuovo articolo 6 bis del TUE abbia sottratto l'attività di manutenzione straordinaria, fra cui l'intervento di frazionamento, al novero delle attività di edilizia libera disciplinate dall'art. 6 TUE e oggi può essere attuata solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio. L'articolo 6 prevedeva la possibilità di effettuare l'intervento di frazionamento senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori all'amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che il proprietario fosse libero di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all'immobile perché pur essendo necessario attendere la previa autorizzazione comunale, tale attività non poteva essere effettuata in modo difforme dal punto di vista sostanziale rispetto alla normativa sovraordinata.

Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza del 13 novembre 2018, n. 6403

Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Opere accessorie o di rifinitura dell'esistente - Titolo edilizio - Non necessita - Art. 6 TUE 380/2001 - Cila - Se Manutenzione straordinaria - Necessità.

Rientrino nel concetto di manutenzione anche straordinaria, tutte quegli interventi che costituiscono semplici accessori ovvero rifiniture dell'esistente e non hanno alcuna consistenza autonoma, e come tali, non richiedono alcun titolo abilitativo. L'art. 6 del T.U.E. 380/2001, infatti, già nel testo ratione temporis applicabile, era esplicito nel senso che nessun titolo edilizio fosse richiesto per le opere di manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria, salva soltanto, in quest'ultimo caso, una comunicazione al Comune.

Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza dell'11 ottobre 2018, n. 5852

Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Elemento di arredo urbano - Titolo abilitativo - Non necessita - Elementi di qualificazione - Ancoraggio al suolo - Non è dirimente - Tettoia - Qualificazione di opera precaria- Caratteristiche funzionali e non costruttive - art. 3 TUE DPR 380/2001

Non è dirimente al fine della necessità del preventivo titolo abilitativo la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo se per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, l'opera ricade al contrario nell'ambito dell'edilizia libera, trattandosi di mero «elemento di arredo urbano» destinato alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno. L'ancoraggio d'altronde si rende comunque necessario, al fine di evitare che l'opera, nel caso di specie una tettoia, soggetta all'incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. Anche dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del TUE si desume che la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell'utilizzo della stessa.

Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 9 luglio 2018, n. 4177

Attività di edilizia libera - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Elemento di arredo urbano - Art. 6 TUE 380/2001 ratione temporis applicabile - Realizzazione ex novo di tettoia - Non qualificabile come attività di manutenzione straordinaria né come elemento di arredo.

L'articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, disciplina la cd. “Attività edilizia libera” e tale norma, nella formulazione ratione temporis (19-4-2012), non vi ricomprendeva la realizzazione ex novo di una tettoia di copertura di un terrazzo, con struttura in materiale ligneo e copertura in tegole. Né è possibile ricomprenderla nelle opere di manutenzione straordinaria previa comunicazione al Comune in quanto è un manufatto nuovo e non è integrazione di un servizio igienico-sanitario o tecnologico né è possibile definirla “elementi di arredo delle aree pertinenziali dell'edificio” poiché la tettoia costituisce in sé “pertinenza” dell'unità immobiliare cui accede e non semplice “elemento di arredo” di un'area pertinenziale.


Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 16 aprile 208, n. 2248

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