Urbanistica

Cassazione: niente «tenuità del fatto» per gli abusi edilizi in zona sismica

di Giulio Benedetti

La ricorrenza di tragici eventi sismici in gran parte del territorio nazionale hanno richiamato l'importanza dell' edificazione e della manutenzione degli edifici in conformità alle norme antisismiche. L'attualità del problema è rappresentata dalla difficoltà per le popolazioni danneggiate dai terremoti di accedere ai benefici economici loro legislativamente riconosciuti, anche per la difficoltà di applicare la normativa antisismica contenuta nel Dpr n. 380/2001. La Corte di Cassazione (sentenza n. 49679/2018) è intervenuta in questa materia affermando che non è applicabile ai predetti reati la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 – bis c.p.).

Tale norma prevede la non punibilità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni , ovvero la pena pecuniaria , sola o congiunta alla predetta pena , quando, per le modalità della condotta e per l‘esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

La Corte dichiarava inammissibili i ricorsi di alcuni soggetti che erano stati dichiarati penalmente responsabili del reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, c.p., 93,94,95 Dpr n. 380/2001 in quanto in zona sismica avevano realizzato i seguenti lavori di miglioramento antisismico e di riparazione dei danni del terremoto in difformità rispetto a quelli autorizzati: demolizione totale dell'edificio; la sua ricostruzione parziale per un'altezza di circa mt.1,70 con blocchi di laterizio; la posa di un solaio in latero-cemento collocato tra il piano terra e quello seminterrato; la realizzazione di un piano seminterrato con pareti in cemento armato. Il Tribunale escludeva la speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto in considerazione della consistenza delle opere realizzate e della presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ratifica completamente la sentenza di primo grado laddove afferma, recependo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che la causa di esclusione della punibilità predetta non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione , in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti , ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, essendo il segno di una devianza non occasionale.

Nel caso trattato la consistenza e la reiterazione delle opere abusive compiute depongono per la mancata applicazione della causa di non punibilità. I ricorrenti affermavano l'applicabilità della causa di non punibilità in relazione al deposito del progetto in sanatoria e alla mancanza di violazioni sostanziali delle norme tecniche che disciplinano l'edificazione nelle zone sismiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tali motivi di ricorso sulla base dell'interpretazione della ordinanza n. 149/1999 della Corte Costituzionale. Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge n. 47/1985. Il giudice delle leggi considera la natura omissiva formale dei reati contestati agli imputati , essendo noto che le contravvenzioni alla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione .

Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni sono fondamentali ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del certificato abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta , poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività . In particolare la Corte di Cassazione afferma che in tema di costruzione in zone sismiche , ai fini della configurazione delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica (art. 95 del Dpr. n. 380/2001) è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose , in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della pubblica amministrazione e sulle attività edificatorie in tali zone.

Conclude la Corte di Cassazione che l'argomento dei ricorrenti della verifica postuma dell'assenza di pericolosità sismica dell'intervento edilizio ( e dunque della sua sostanziale non abusività) non è tale da sminuire la rilevanza decisiva della dimensione dell'intervento che esclude in radice la natura di esiguità del pericolo e la possibilità di applicabilità, nel caso trattato, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Inoltre la Corte di Cassazione (sent. 46033/2018) ha ribadito l'importanza della normativa antisismica perché ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che condannava un soggetto alla pena sospesa , di euro 2.000 di ammenda con demolizione dell'opera edilizia abusiva, adibita al rifugio dei villeggianti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso , c.p. , 93,94,83 e 95 del Dpr n. 380/2001.

La Corte afferma che per configurare la violazione della normativa antisismica non rileva il carattere precario della costruzione in quanto i reati sono formali per consentire alla Pubblica amministrazione di controllare preventivamente le costruzioni realizzate in zone sismiche. La normativa regionale non può derogare all'art. 95 che sanziona qualsiasi intervento edilizio , tranne quelli di semplice manutenzione ordinaria , effettuato in zona sismica senza , che non sia preceduto dalla denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato , o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di un professionista abilitato. La normativa regionale non può derogare alla normativa antisismica poiché tale materia attiene alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva statale anche dopo la modifica dell'art. 117 della Costituzione.

La sentenza della Cassazione

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