Urbanistica

Sviluppo immobiliare/1. Scelta libera per le opere a scomputo anche dal costo di costruzione

Il contributo di costruzione può essere sostituito da opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria. Dalla Corte dei conti della Lombardia arriva un parere sugli scambi tra risorse economiche e opere.

Lo scomputo indistinto

In primo luogo la magistratura contabile della regione, tornando sui propri passi, ammette la possibilità di scomputare dal contributo di costruzione - in modo indistinto - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Una parte del contributo per il rilascio del permesso di costruire è composto da due voci:

il valore delle opere di urbanizzazione primaria;

il valore delle opere di urbanizzazione secondaria, che il Comune deve realizzare o, se esistenti, manutenere.

Per legge, l’operatore al posto del pagamento può realizzare le opere, scomputandone così il costo dal contributo. Ma è possibile assolvere il contributo realizzando solo una tipologia di opere o comunque secondo un mix non allineato ai valori distintamente liquidati per ciascuna categoria? Secondo la Corte dei conti lombarda lo scomputo indifferenziato è ammesso perché le due voci del contributo hanno la medesima natura giuridica di corrispettivo, differenziandosi solo per la tipologia del bene oggetto dello scambio (consistente nella realizzazione dell’opera in luogo del suo pagamento). Su questa linea lo scorso 8 maggio la Corte con la delibera 154/2018 afferma che tra l’urbanizzazione primaria e secondaria non sussiste nessuna distinzione sostanziale, per cui la loro disciplina finanziaria è uniforme.

La Corte conferma la pressoché conforme giurisprudenza amministrativa (ad esempio, Tar Campania 179/2017). L’interpretazione risulta del resto in linea con la modifica alla legge Lombardia 12/2005 introdotta nel 2010, che ha eliminato l’avverbio “distintamente” dall’originaria previsione sullo scomputo. Ma la decisione è di particolare interesse, perché pone fine ai ricorrenti dubbi interpretativi che la stessa Corte dei conti aveva originato con la sua precedente pronuncia (83/2015), che negava lo scomputo indifferenziato nonostante la modifica della legge regionale.

Lo scomputo integrale

Anche se dai Tar arrivano indicazioni di segno contrario (si veda l’articolo a fianco), la sezione lombarda della magistratura contabile affronta infine la possibilità di scomputare attraverso le opere di urbanizzazione anche l’altra parte del contributo di costruzione, vale a dire quella porzione calcolata con riferimento al costo che l’operatore sostiene per realizzare il manufatto. Ma in questo caso il parere è negativo. Il “costo di costruzione” è una prestazione patrimoniale di carattere paratributario, che trova la propria ratio nell’incremento di ricchezza immobiliare determinato dall’intervento edilizio e manca dunque della natura corrispettiva propria del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione su cui, secondo la pronuncia, si fonda la possibilità di “sottrarre” le opere pubbliche realizzate dal privato. Stop allo scomputo anche se inserito nella convenzione urbanistica tra Comune e operatore.

Vedi I tre passaggi chiave

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