Urbanistica

Abusi, il trascorrere del tempo rafforza il carattere illecito dell'opera

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Abusi edilizi - Sanzioni - Ordine di demolizione - A notevole distanza di tempo - Legittimo affidamento della liceità dell'opera - Non sussiste.

Il periodo di tempo che intercorre tra la realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento repressivo non può diventare circostanza legittimante dell'abuso stesso, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso, sia in relazione a un ipotizzato ulteriore obbligo, per l'Amministrazione emanante, di motivare in maniera specifica il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, posto che il permanere nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza solo il suo carattere abusivo.

Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 4 giugno 2018, n. 3351

Abusi edilizi - Sanzioni - Ordine di demolizione - A notevole distanza di tempo - Indifferenza del trascorrere del tempo - Atto vincolato e obbligatorio - Interesse pubblico concreto e attuale - Motivazione - Non necessita.

Il decorso del tempo non può incidere sull'inevitabile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione. Deve, quindi, di conseguenza essere escluso che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata

Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza dell'1 giugno 2018, n. 3309

Abusi edilizi - Sanzioni - Ordine di demolizione - A notevole distanza di tempo - Inerzia della PA - Legittimo affidamento della liceità dell'opera - Proprietario non autore dell'abuso.

La mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo come l'edificazione sine titulo. Allo stesso modo, tale inerzia - anche se protratta nel tempo - non può certamente ingenerare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'immobile abusivo, anche nel caso in cui l'attuale proprietario non sia responsabile dell'illecito edilizio e non risulti che la cessione del bene immobile sia stata effettuata con intenti elusivi poiché il carattere reale dell'abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non consentono di valorizzare, ai fini motivazionali, la richiamata diversità soggettiva. Né sussiste alcun obbligo di motivazione circa l'interesse pubblico (diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità) per l'amministrazione a causa del lunghissimo tempo decorso dalla commissione dell'abuso sotteso al provvedimento sanzionatorio.

Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza del 28 maggio 2018, n. 3165

Abusi edilizi - Sanzioni - Ordine di demolizione - A notevole distanza di tempo - Motivazione - Interesse pubblico al ripristino dei luoghi - Legittimo affidamento della liceità dell'opera - Non sussiste.

L'adozione di un provvedimento repressivo in materia edilizia a distanza di un tempo ragguardevole dalla commissione dell'abuso non richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi, in quanto il trascorrere del tempo non ingenerata alcuna posizione di affidamento nel privato. L'ordine di demolizione non è soggetto ad alcun rafforzato obbligo di motivazione ovvero ad alcuna valutazione comparativa degli specifici interessi privati e pubblici contrapposti, dovendo essere rilevato soltanto l'interesse pubblico al ripristino della legittimità violata.

Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 22 maggio 2018, n. 3059


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