Urbanistica

Piani urbanistici/2. Ma per le quote già corrisposte il ricalcolo è in bilico

Arriva all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato il nodo del ricalcolo degli oneri di urbanizzazione già versati. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia trovandosi di fronte a due orientamenti contrapposti sulla possibilità di rideterminare i costi ha infatti rimesso la questione all’Adunanza plenaria (ordinanza 175/2018).

In linea generale, l’articolo 16 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) prevede che gli oneri di urbanizzazione debbano essere corrisposti al Comune «all’atto del rilascio del permesso di costruire», fatta salva la rateizzazione su richiesta dell’interessato.

Gli oneri possono poi essere rideterminati se il privato chiede un nuovo titolo edilizio ovvero una variante essenziale al titolo già ottenuto, sempre che la variante incrementi il carico urbanistico (Tar Brescia 567/2017, Tar Lecce 660/2016).

Più complicato, tuttavia, è comprendere se a fronte di un’erronea determinazione originaria degli oneri (non per meri errori di calcolo, ma ad esempio per una erronea applicazione della tariffa), il Comune possa ricalcolare in aumento gli oneri, dopo che il privato ha ritirato il provvedimento autorizzativo e versato gli oneri secondo la liquidazione originaria. Da chiarire anche la possibilità di rideterminare gli oneri, dopo il completamento dei lavori.

In materia si sono formati differenti orientamenti giurisprudenziali.Secondo una prima impostazione, la pubblica amministrazione, all’atto di determinazione del contributo, non eserciterebbe alcun potere autoritativo ma, al contrario, agirebbe ponendosi di fatto in un rapporto paritetico con il privato. Ma da qui la giurisprudenza ha più volte tratto conclusioni opposte sulla tutela da assicurare al privato, talvolta dando rilevanza al legittimo affidamento del privato e, quindi, escludendo la rideterminazione del contributo cristallizzatosi al momento del rilascio del titolo edilizio (tra gli i, Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia 790/2007), talvolta – al contrario - ritenendo la rideterminazione del contributo un «atto dovuto, residuando altrimenti un indebito oggettivo, inammissibile nei rapporti di diritto amministrativo» (Consiglio di Stato 2812/2017).

Sulla base di una seconda impostazione (condivisa peraltro dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa), invece, la determinazione del contributo dovrebbe essere inquadrata all’interno del regime pubblicistico (Consiglio di Stato 5402/2016), con il che dovrebbero ritenersi applicabili alla rideterminazione le norme sull’autotutela amministrativa (articolo 21-nonies, legge 241/1990). Questa soluzione troverebbe conferma nella natura pubblicistica del contributo di costruzione generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza. Ma al momento è difficile ipotizzare quale orientamento prevarrà nell’adunanza plenaria.

Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, ordinanza 175/2018

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