Urbanistica

La fiscalizzazione dell'abuso è revocabile anche oltre il limite dei 18 mesi

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Fiscalizzazione dell'abuso - Art. 34 comma 2 del T.U. 380/2001 - Annullamento in autotutela - Inapplicabilità del termine di 18 mesi - Ex art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il limite temporale di diciotto mesi entro il quale l'amministrazione può procedere alla rimozione d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124, non trova applicazione in caso di annullamento in autotutela del provvedimento autorizzante la fiscalizzazione dell'abuso, trattandosi, quest'ultimo, di provvedimento sanzionatorio (ex art. 34 secondo comma D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 ) e non “di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ai quali, soli , è rivolto il termine fissato dal legislatore.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 22 maggio 2018, n. 3042

Abusi edilizi - Demolizione - Fiscalizzazione dell'abuso - Art. 34 comma 2 del T.U. 380/2001 - Presupposti - Sanatoria - Differenze .

I presupposti dell'istituto della fiscalizzazione dell'illecito edilizio si pongono su un piano del tutto diverso da quelli della sanatoria sia perché esso trova il proprio fondamento nella impossibilità di rimuovere le conseguenze dell'illecito senza creare danni irreparabili alla parte di edificio eseguita in conformità al permesso a costruire e sia perché il pagamento della sanzioni pecuniarie, pur evitando la demolizione di opere edilizie abusive, non ne rimuove il carattere antigiuridico.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 10 maggio 2018, n. 2799

Abusi edilizi - Demolizione - Fiscalizzazione dell'abuso - Art. 34 comma 2 del T.U. 380/2001 - Presupposti - Esame preventivo della PA - Non sussiste.

L'istituto della fiscalizzazione, previsto dall'art. 34 comma 2 del T.U. 380/2001, si applica quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità ed è applicabile quindi ai soli casi di parziale difformità dal permesso di costruire. La possibilità di applicare la sola sanzione pecuniaria viene valutata, su richiesta del privato interessato, nella fase esecutiva del provvedimento repressivo, rispetto al quale è successiva ed autonoma e dunque non sussiste alcun dovere per la PA di esaminare preliminarmente la richiesta di fiscalizzazione. La fiscalizzazione dell'abuso, in quanto istituto autonomo, non si configura mai come condizione di legittimità del provvedimento repressivo qualunque sia la consistenza dell'abuso stesso.

Consiglio di Stato, Sez. 6, Sentenza del 7 maggio 2018, n. 2708


Abusi edilizi - Riduzione in pristino - Fiscalizzazione dell'abuso - Presupposti - Abusi di carattere formale - Impossibile restituzione in pristino o rimozione delle procedure amministrative - Art. 38 T.U.E.

Ai sensi dell'art. 38 T.U, la fiscalizzazione dell'abuso richiede che sia impossibile “la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino”, e quindi presuppone che ci si trovi davanti ad abusi di carattere formale. Pertanto per un abuso di carattere non formale, ma sostanziale, come la violazione delle distanze dalla proprietà dei terzi controinteressati e dell'esaurimento dell'indice fondiario (riguardanti nella specie annessi ad un vicino edificio), non risulta impossibile la riduzione in pristino e quindi non può godere della fiscalizzazione.

Consiglio di Stato, Sez. 6, ordinanza del 30 marzo 2018, n. 1447

Abusi edilizi - Riduzione in pristino - Fiscalizzazione dell'abuso - Presupposti - Abusi di carattere formale - Impossibile restituzione in pristino o rimozione delle procedure amministrative - Art. 38 TUE e art. 34 TUE - Valutazione successiva alla repressione dell'abuso e non preventiva.

L'art. 38 T.U.E. riguarda un caso di cd fiscalizzazione dell'abuso, e prevede anche per i casi di “accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo” che il Comune “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino” possa applicare “una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”. Si tratta però di una valutazione che si può compiere in un momento successivo alla repressione dell'abuso, e non è quindi condizione di legittimità dell'atto repressivo in quanto tale e vale il principio stabilito per l'altra ipotesi di fiscalizzazione dell'abuso, quella prevista dall'art. 34 dello stesso T.U.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 6 marzo 2018, n. 1433

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