Urbanistica

Bonifiche/3. Il curatore può essere chiamato a rispondere degli illeciti ambientali commessi dal fallito

Il curatore fallimentare può essere chiamato a rispondere degli illeciti ambientali commessi dal fallito. Recentemente, infatti, la IV sezione del Consiglio di Stato si è più volte pronunciata sulla sussistenza di eventuali obblighi di natura ambientale in capo al curatore fallimentare per fatti imputabili all’impresa fallita (come, ad esempio, in caso di rifiuti abbandonati), facendo registrare due orientamenti tra loro contrastanti.

In passato la giurisprudenza, pressoché in maniera univoca, aveva escluso l’obbligo del curatore fallimentare di rimuovere i rifiuti abbandonati dal fallito, riconoscendo una netta separazione tra la figura dell’impresa e quella del curatore subentrante, soggetto formalmente distinto e non responsabile della condotta della prima.

Questa separazione trovava il suo fondamento sia nel principio «chi inquina paga», la cui affermazione impone che gli interventi di risanamento ambientale debbano essere posti in essere dai soggetti responsabili, sia nella natura propria della curatela fallimentare, per la quale la legge non prevede alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito (tra le altre, Consiglio di Stato, sentenza 3274/2014 e Tar Lombardia, Milano, sentenza 1/2016).

A cavallo tra il 2016 ed il 2017, tuttavia, il Tar Lombardia, sezione I di Brescia con le sentenze 669/2016 e 790/2017, nonché la IV sezione del Consiglio di Stato ( 3672/2017), hanno ritenuto di dover mettere in discussione questo orientamento, rilevando come questo si fondasse su una interpretazione dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, prima della riforma del 2010.

Queste sentenze, ancorandosi ad una interpretazione comunitariamente orientata della normativa italiana (e, in particolar modo, dall’articolo 14, par. 1, della direttiva 2008/98 ai sensi del quale: «I  costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti») sanciscono che l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi graverebbe non solo sul responsabile della condotta illecita, ma anche sul detentore materiale del rifiuto a prescindere dagli elementi del dolo o della colpa. Questo perché  la normativa comunitaria e il Dlgs 205/2010 hanno imposto oneri di rimozione dei rifiuti anche ai “detentori del momento”.

Questa lettura, secondo la quarta sezione del Consiglio di Stato, risulterebbe peraltro pienamente conforme al principio “chi inquina paga”, facendo ricadere «la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento sulla parte dell’attivo fallimentare dell’impresa che li ha prodotti».

Sennonché, pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza n. 3672 (avvenuta nel luglio 2017), è stata la medesima IV sezione del Consiglio di Stato a rimettere in discussione la questione, ribaltando il proprio precedente e facendo leva sia su una interpretazione maggiormente letterale (e logica) del principio «chi inquina paga», la cui portata verrebbe svuotata qualora la responsabilità - anche solidale - per l’inquinamento prodottosi fosse addebitata al curatore, sia su valutazioni di carattere più generale secondo cui, laddove si ammettesse effettivamente che i creditori sostengano in ultima istanza i costi di ripristino, non ci sarebbe alcun interesse da parte delle aziende «a stanziare investimenti volti ad attenersi a politiche di stretto rispetto delle disposizioni in materia ambientale».

Quest’ultimo orientamento giurisprudenziale appare non solo più logico, ma anche maggiormente aderente all’impianto normativo, visto che l’articolo 14, par. 1 della direttiva 2008/98 non ha modificato l’articolo 192 del Dlgs 152/2006.

A questo punto, non è da escludersi che il contrasto giurisprudenziale possa essere risolto tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, già chiamata in passato a fare chiarezza in materia sulla sussistenza di eventuali obbligazioni ambientali gravanti sulla figura del proprietario incolpevole. Il contrasto, peraltro, è evidente anche nei primi mesi dell’anno in corso: si veda a tal proposito Tar Lombardia, sezione Brescia 195/2018 e Tar Trentino Alto Adige, Trento 56/2018.

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