Urbanistica

Bonifiche /2. Il «colpevole» va sempre individuato prima dei lavori

Prima di ordinare interventi di bonifica gli enti locali, e in particolare le province, devono svolgere un’istruttoria attenta per individuare il responsabile dell’inquinamento. Il monito arriva dalla circolare del ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 2018.

L’intervento ministeriale appare quanto mai opportuno per due ragioni:

- secondo la recente giurisprudenza sulla figura del proprietario incolpevole, quest’ultimo non sarebbe obbligato a porre in essere gli interventi di bonifica e risanamento ambientale;

- i procedimenti di bonifica spesso si arrestano in quanto gli enti non ricercano, o ricercano in maniera errata, il soggetto responsabile della contaminazione.

La circolare, dunque, attraverso un ampio excursus giurisprudenziale, fornisce agli enti locali utili indicazioni per condurre correttamente l’iter istruttorio della bonifica.

In particolare, il ministero ricorda che non è possibile ordinare al proprietario incolpevole (si pensi all’acquirente di un sito contaminato, eccezion fatta per i casi di successione di imprese a titolo universale) l’attuazione degli interventi di bonifica, essendo questi unicamente obbligato a notificare la contaminazione e ad attivare le misure di prevenzione.

Sul punto, tuttavia, la circolare richiama un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza 1089 del 8 marzo 2017) che parrebbe includere tra le misure di prevenzione anche gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, contraddicendo in parte l’Adunanza plenaria 21/2013 la quale, al contrario, aveva sostenuto l’impossibilità per la pubblica amministrazione di imporre al proprietario incolpevole l’esecuzione di «misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica».

Viene poi spiegato che l’accertamento delle responsabilità amministrative non richiede una evidenza scientifica, per provare la responsabilità dell’inquinamento «al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì si fonda sul principio del «più probabile che non» (risultando ammesse anche le presunzioni legali, invertendo così parzialmente l’onere probatorio).

Ma questo non significa che l’autorità pubblica sia esentata da accertamenti analitici diretti alla concreta individuazione del soggetto responsabile, risultando comunque necessario seguire un iter logico e giuridico basato su indizi sufficientemente precisi ed un percorso motivazionale logico e sistematico. L’istruttoria può riguardare anche le contaminazioni storiche; altrimenti, infatti, le normative in tema di bonifica non potrebbero trovare applicazione a nessuno degli episodi di inquinamento verificatisi, ad esempio, nell’arco del secolo scorso.

La circolare, infine, considera anche gli episodi di contaminazioni diffuse della falda, rispetto ai quali non è possibile individuare un soggetto responsabile, richiedendo così un intervento d’ufficio.

Proprio con riferimento ai casi in cui gli enti sono obbligati ad eseguire la bonifica, la circolare ricorda che il recupero parziale dei costi sostenuti è possibile attraverso l’onere reale ai sensi dell’articolo 253 del Testo unico.

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