Urbanistica

Parcheggi pertinenziali, la Corte di Cassazione "boccia" la «traslazione di cubatura»

di Pietro Verna

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate), che consente ai proprietari, previa dichiarazione di inizio di attività, di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terreno delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, non esclude la necessità dei prescritti titoli abilitativi edilizi quando la realizzazione di parcheggi implichi aumenti volumetrici, e, soprattutto, non ammette la "traslazione" della cubatura utilizzata per la costruzione del parcheggio pertinenziale, allo scopo di dare vita a una sopraelevazione del fabbricato originario, aumentandone l'impatto volumetrico e l'aspetto ( Cassazione, Sezione III, sentenza n. 1488 del 15 gennaio 2018).

Con l'enunciazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva assolto i proprietari di un fabbricato (composto da un piano e da un sottotetto ) ai quali erano stati contestati i reati di cui agli articoli 29 e 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per aver eseguito un intervento di ristrutturazione consistente nella realizzazione di un garage al pian terreno, nella elevazione di un piano e nella trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile, con conseguente innalzamento del fabbricato da metri 3,70 a metri 7,30.

Parcheggi pertinenziali- Cornice normativa
L'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta "legge Tognoli"), come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , consente ai proprietari di immobili di realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, previa segnalazione certificata di inizio attività. Di pari tenore è l'articolo 79, comma 1, lettera d), punto 3, della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2011, n. 40, secondo cui "sono soggetti alla segnalazione certificazione di inizio di attività: […] le autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati".

La sentenza della Corte di Cassazione

Il Tribunale di Firenze aveva qualificato il garage" vano tecnico", stabilendo che la sua realizzazione sarebbe stata consentita dall'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 e dall' articolo 79, comma 1, lettera d), punto 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 ( vedasi box), e che la sopraelevazione del sottotetto, comportante la realizzazione di un nuovo piano e maggiore altezza del fabbricato, sarebbe stata assentibile mediante la DIA," in quanto il nuovo volume costituirebbe traslazione del volume del precedente piano terra trasformato in autorimessa.

Tesi che la Corte di Cassazione ha respinto muovendo dal presupposto che l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 è "una disposizione speciale derogatoria non suscettibile di estensione analogica" e , pertanto, non consente di realizzare aumenti volumetrici di nessun genere, se non in presenza dei titoli abilitativi richiesti dal testo unico dell'edilizia (in senso conforme, Cassazione, Sezione III, sentenza 26 febbraio 2013, n. 26080). Ciò, senza considerare l'impossibilità di qualificare vano tecnico il garage in questione, in quanto i vani tecnici sono soltanto quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici che non possono trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle nonne urbanistiche ( serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda eccetera)

Indirizzo giurisprudenziale
La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'articolo 9 della "legge Tognoli" è di stretta interpretazione e non ammette deroghe ( ex multis, sentenza 9 luglio 2008, n. 28840), fermo restando che sulla stessa linea è la giurisprudenza amministrativa. Sicché l'applicazione di tale articolo è stata esclusa, ad esempio, ai parcheggi pertinenziali parzialmente interrati ( Tar Campania- Napoli- sentenza n.1904/2014; Consiglio di Stato, sentenze n. 4234/2011 e n. 2185/2012).

La sentenza della Corte di Cassazione

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