Urbanistica

Tar Campania: lavori senza permesso? L'accertamento di conformità non ferma le ruspe

di Donato Palombella

Decorso il termine previsto dalla legge per l'esame della domanda di accertamento di conformità, la stessa deve essere considerata respinta vigendo il principio del silenzio-rifiuto. Il Tar partenopeo legittima il provvedimento con cui l'amministrazione comunale ha ingiunto di procedere alla demolizione delle opere realizzate in assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Il comune sanzione l'abuso
Il comune emette un ordinanza con cui viene sanzionata la realizzazione di un capannone; il proprietario presenta istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 T.U. e, incurante delle possibili conseguenze, prosegue i lavori. Segue un ulteriore provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo edilizio e in prosecuzione di una attività abusiva già sanzionata.

La difesa del proprietario
Il proprietario del manufatto abusivo si difende sostenendo che l'amministrazione, prima di procedere con un provvedimento di demolizione, avrebbe dovuto esaminare la domanda di accertamento di conformità presentata al Comune emettendo un provvedimento formale di accoglimento ovvero di diniego. La pratica, invece, sarebbe rimasta inevasa. Rileva, inoltre, che il provvedimento impugnato sarebbe privo di un'adeguata motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico alla demolizione delle opere che, per inciso, avrebbero carattere pertinenziale.

La posizione del Tar
Il Tar Napoli, sezione terza, con la sentenza n. 1051 del 16 febbraio 2018 sottolinea che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non preclude l'adozione di eventuali provvedimenti repressivi degli abusi edilizi. La procedura prevista dall'art. 36 del dPR 380/2001, infatti, non si sovrappone alle norme sul condono edilizio introdotte dalla "vecchia" Legge n.47/85 che prevedevano, come conseguenza diretta della domanda di condono, il "congelamento" delle procedure dirette a sanzionare l'abuso fino a quando non fosse conclusa la procedura di condono.

L'istanza di accertamento non ferma le ruspe
L'istanza di accertamento di conformità, spiega il Tar partenopeo, non paralizza i poteri sanzionatori comunali, ma "provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l'eventuale atto tacito di diniego" (Tar Napoli, 2 gennaio 2018 n. 11; 8 novembre 2017 n. 5248; 24 ottobre 2017 n. 4944). Trascorsi i fatidici sessanta giorni, in mancanza di un provvedimento di accoglimento della domanda, scatta il c.d. "silenzio-rifiuto" per cui l'istanza viene considerata respinta. Nel caso in esame, il termine dei sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'accertamento di conformità sarebbero ampiamente decorsi; il silenzio prestato dall'amministrazione non è stato impugnato per cui il "silenzio-rifiuto" si sarebbe ormai consolidato. Di conseguenza, il successivo provvedimento di demolizione appare del tutto legittimo.

Non si tratta di un intervento pertinenziale
Nel caso in esame è stato realizzato un capannone industriale destinato ad officina meccanica e, quindi, dotato di autonoma fruibilità; il manufatto ha determinato, per forza di cose, una trasformazione del territorio. Trattandosi di una "nuova costruzione" ex art. 3, primo comma, lett. e.1), del Dpr n. 380/2001, le opere avrebbero richiesto il preventivo rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 T.U. edilizia. Poiché le opere sono state realizzate in assenza del preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori, la sanzione irrogata dall'amministrazione non solo appare del tutto legittima, ma addirittura doverosa. Il giudice amministrativo ha ricordato che "la pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile soltanto quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (Cons. St. sez. VI, 29/1/2015, n. 406; Cons. St. sez. VI,

La sentenza del Tar

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