Urbanistica

Paesaggio, sanzioni soft se l'abuso è su immobili non sottoposti a specifica tutela

di Pietro Verna

Non sono beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) , gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), dello stesso codice, con la conseguenza che gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ex articolo 181 del codice in questione, ma dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

Con l'enunciazione di questo principio di diritto, la Corte di Cassazione (sentenza 18 gennaio 2018, n. 1955) ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale dello stesso capoluogo aveva condannato ai sensi dell'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "codice del paesaggio") e dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del testo unico dell'edilizia il proprietario/titolare di un permesso di costruire e il direttore dei lavori, per aver realizzato interventi edilizi non autorizzati nell'area del Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia (delibera di Giunta n.1748/2001), approvato in attuazione degli articoli 1, 1-bis e 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), secondo i quali le regioni dovevano sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale i territori insistenti su beni e aree sottoposti ex lege a vincolo paesaggistico mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali.

Fermo restando che fino all'adozione di tali piani le regioni potevano vietare ( come nel caso di specie) ogni modificazione dell'assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. Disposizioni, queste, confluite nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" per poi approdare al codice del paesaggio, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2008 , n. 63.

La sentenza della Suprema Corte
La pronuncia muove dal presupposto che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare il ricorso alla luce delle modifiche apportate al codice del paesaggio dal decreto legislativo n.63 del 2008, secondo cui sono ‘beni paesaggistici' ( articolo 134):
- gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico (articolo 136);
- le aree tutelate per legge (articolo 142, comma 1);
- gli immobili o le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici elaborati d'intesa tra le regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 143, comma 3), mentre non appartengono più a tale categoria gli " immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici" (vedi box).

CODICE DEL PAESAGGIO- NORME A CONFRONTO
Testo originario
Articolo 134, comma, lettera c):
«Sono beni paesaggistici: [..] gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156"Articolo 134, comma 1, lettera c)».
Testo attuale
«Sono beni paesaggistici : […] gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156».

Ciò implica - argomenta la Cassazione - che la realizzazione di opere su beni non ricompresi nel nuovo articolo 134 del codice del paesaggio configura l'ipotesi di reato di cui all' articolo 44, comma 1, lettera c) del testo unico dell'edilizia («Salvo che il fatto costituisca più grave reato […] si applica l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro […] nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo […] paesistico […] in variazione o in totale difformità o in assenza di permesso») e non già l'ipotesi di reato di assenza di autorizzazione paesaggistica contemplata dall'articolo 181 del codice del paesaggio. Motivo per il quale la Corte di appello di Lecce avrebbe dovuto accertare se, alla data del fatto, il bene oggetto di intervento potesse essere qualificato come ‘bene paesaggistico', anziché liquidare la questione «affermando, non diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale, che l'area […] era comunque gravata da vincolo paesaggistico in quanto compresa [nel] P.U.T.T. Puglia».

La sentenza 18 gennaio 2018, n. 1955 della Corte di Cassazione

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