Urbanistica

Bonus alberghi/3. Stop alle domande senza l’attestazione di un professionista

Le imprese turistiche interessate ad usufruire del tax credit riqualificazione devono presentare al ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una domanda e richiedere il riconoscimento del credito d’imposta.

Ma questa non è l’unica condizione operativa cui soggiace il credito d’imposta riconosciuto alle strutture ricettive e agli agriturismi che nel corso del 2017 e del 2018 hanno sostenuto spese, cosiddette “eleggibili”, e individuate dal decreto del Mibact del 20 dicembre scorso (si veda l’articolo a fianco).

Da un punto di vista degli adempimenti, il decreto stabilisce, innanzitutto, che le spese agevolabili devono essere state effettivamente sostenute e viene richiesta, in tal senso, una attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto all’apposito registro o, ancora, da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ,o in quello dei periti commerciali o consulenti del lavoro o, infine, dal responsabile del Caf.

Dopo aver ottenuto l’attestazione, l’impresa deve registrarsi, attraverso il proprio legale rappresentante, nel così detto “Portale dei procedimenti” e, sempre tramite il portale, deve compilare l’apposita istanza a cui deve essere allegata l’attestazione della effettività delle spese sostenute, nonché la documentazione prevista dall’allegato “A” allo stesso decreto del 20 dicembre 2017, consistente in:

dichiarazione dell’imprenditore che elenca i lavori effettuati;

estremi dei titoli abilitativi acquisiti in base alle singole tipologie di lavori svolti;

dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti dal richiedente il credito d’imposta.

Per quanto concerne i tempi, la compilazione della domanda va effettuata da subito e fino alle ore 16 del 19 febbraio 2018.

Dopo questa prima fase di preparazione della domanda e degli allegati, occorre attendere il cosiddetto “click day” per l’invio. L’intervallo va dalle ore 10 del 26 febbraio fino alle 16 del 27 febbraio 2018, periodo durante il quale le domande devono essere inviate, tramite canale telematico, allo stesso Mibact che successivamente comunicherà il riconoscimento o meno del “tax credit” a seconda dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento fondi. Stesso intervallo, ma nel 2019, per le spese sostenute quest’anno. A disposizione ci sono 60 milioni nel 2018, 120 nel 2019 e altri 60 nel 2020.

È bene far presente che il credito d’imposta del 65% delle spese sostenute può essere utilizzato solo in compensazione ripartendolo in due quote annuali di pari importo. Si decade dall’agevolazione nei casi in cui venga accertata l’insussistenza del requisito soggettivo od oggettivo, nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risulti essere incompleta ovvero nel caso in cui i mobili e gli arredi vengano ceduti o destinati a finalità estranee all’impresa prima dell'ottavo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati acquistati.

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