Urbanistica

Il Tar Napoli ribadisce: niente balcone senza permesso di costruire

di Donato Palombella

La realizzazione di un balcone rientra tra le opere di manutenzione (realizzabili liberamente) o tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario munirsi preventivamente di un permesso di costruire? Al dilemma risponde il giudice amministrativo partenopeo.

Il balcone è abusivo?
Al proprietario di un appartamento viene contestata la illegittima realizzazione, in assenza del preventivo rilascio di un permesso di costruire, «di un balcone di m. 1,30 X 7,00 previa trasformazione della preesistente finestra in un vano di accesso allo stesso». Di conseguenza, scatta l'ordine di demolizione e rimessione in pristino. L'ordinanza viene prontamente impugnata dal proprietario il quale ritiene che le opere debbano essere inquadrate nella categoria degli «interventi di manutenzione straordinaria», e, come tali, possano essere eseguite anche in assenza del permesso di costruire.

Il parere del Tar
La quarta sezione del Tar Napoli (sentenza n. 5643 del 28 novembre 2017), ritiene che l'inserimento di un balcone non possa essere considerato come una mera «manutenzione straordinaria» bensì debba rientrare nella categoria degli "interventi di ristrutturazione edilizia" ai sensi degli artt. 3, comma 1, let. d) e 10, c.1, lett. c) del Tu dell'edilizia. L'intervento in contestazione, infatti, produce un incremento di superficie (anche se modesto e di natura accessoria), nonché una modifica dei prospetti (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 ottobre 2011 n. 5431; Tar Napoli, sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2717). La realizzazione delle opere, di conseguenza, richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire in assenza del quale l'intervento deve essere considerato abusivo.

La sentenza del Tar Napoli

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