Urbanistica

Ristrutturazioni/2. Attestato di prestazione energetica da rifare per opere «importanti»

Anche se l’appartamento era già dotato di un attestato di prestazione energetica (Ape), il documento risulterà superato nel caso in cui siano state eseguite opere (anche la semplice sostituzione degli infissi) di portata tale da modificare la prestazione energetica generale. Aggiornare il documento a fine lavori è un obbligo a seconda della effettiva necessità: ad esempio, se deve essere inviata o prodotta una pratica all’Enea per la detrazione del 65% o se c’è necessità di cessione dell’immobile o di locazione.

Il modello su cui va redatto il documento è quello previsto dai decreti approvati il 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre del medesimo anno. L’Ape si compone di cinque pagine, vale dieci anni, deve essere sviluppato da un professionista abilitato e tiene conto della climatizzazione invernale e della produzione di acqua calda sanitaria, della climatizzazione estiva e della ventilazione meccanica (laddove presenti). Per gli edifici terziari rientrano nella verifica l’illuminazione e i servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi).

Due le parti di cui si compone il certificato: una più generica, di facile comprensione per il cittadino, con i dati dell’unità immobiliare esaminata, la classe energetica, l’indice di prestazione energetica globale sia per l’energia prodotta da fonti non rinnovabili (quella che conta ai fini della determinazione della classe stessa) che da fonte rinnovabile, le indicazioni per migliorare l’efficienza del fabbricato. Una seconda parte, più tecnica, è destinata a raccogliere informazioni per gli addetti ai lavori.

La performance complessiva dell’immobile viene indicata con lettere che vanno dalla classe A (quella che presenta l’indice di prestazione più basso e quindi minori consumi) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi sono dieci: i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni , da A4 (il più efficiente) ad A1. È prevista la possibilità di indicare come “edificio a energia quasi zero” quello dotato di fonti energetiche rinnovabili e caratterizzato da una altissima efficienza energetica.

Le verifiche sugli Ape scattano d’obbligo su almeno il 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, più la segnalazione all’Ordine per provvedimenti disciplinari. Se manca l’Ape per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati in modo significativo, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da tremila a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo.

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