Appalti

Demolizione ordinata a lunga distanza dall'abuso? Il Consiglio di Stato spiega quando (e perché) è possibile

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Abusi edilizi - Ordine di demolizione emanato dopo lungo lasso di tempo - Decadenza e prescrizione - Obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio/repressivo - Non sussiste - Fattispecie relativa ad ordine di demolizione abuso del 1984.


L'illecito edilizio ha carattere permanente ragion per cui l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. L'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico edilizia e al corretto governo del territorio (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2015, n. 474). E poiché la repressione degli abusi costituisce espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione essa può intervenire (e in modo del tutto legittimo) in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Non sussiste quindi alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 3 ottobre 2017, n. 4580


Abusi edilizi - Ordine di demolizione emanato dopo lungo lasso di tempo - Decadenza e prescrizione - Obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio/repressivo - Non sussiste - Fattispecie relativa ad ordine di demolizione per abuso del 1972.


Per costante giurisprudenza l'attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata che non necessita di particolare motivazione, bastando il mero riferimento all'accertata abusività delle opere che si ingiunge di demolire. Nemmeno il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo comporta un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, perché non può dirsi consolidato un legittimo affidamento del privato solo in virtù del tempo trascorso in costanza di una situazione di fatto abusiva che non può ritenersi per ciò solo legittimata. Pertanto, l'ordinanza di demolizione non è assoggettata ad alcun termine decadenziale e, quindi, è adottabile anche a notevole intervallo temporale dall'abuso edilizio, costituendo atto dovuto e vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 6 settembre 2017, n. 4243

Abusi edilizi - Ordine di demolizione emanato dopo lungo lasso di tempo - Decadenza e prescrizione - Obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio/repressivo - Non sussiste - In generale - Obbligo di motivazione “rafforzato” - Sussiste - Prova della conoscenza dell'abuso - Legittimo affidamento del privato - Fattispecie relativa ad ordine di demolizione per abuso del 1997


L'ordinanza di demolizione del manufatto, anche se emessa a lunga distanza di tempo, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo. Per la giurisprudenza amministrativa potrebbe, al limite, data una determinata situazione di fatto, ipotizzarsi a carico dell'amministrazione un obbligo motivazionale rafforzato in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla demolizione in quei residuali casi in cui risulti dimostrato che l'amministrazione medesima fosse stata effettivamente a conoscenza dell'esistenza dell'abuso ed abbia tenuto una condotta idonea a ingenerare nel privato il legittimo convincimento del diritto al mantenimento dell'opera.


Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 1 agosto 2017, n. 3840

Abusi edilizi - Ordine di demolizione emanato dopo lungo lasso di tempo - Decadenza o prescrizione - Obbligo di motivazione congrua del provvedimento sanzionatorio/repressivo - Non sussiste - In generale - Contrasto giurisprudenziale - Esistenza dell'interesse pubblico - Proprietario non responsabile dell'abuso - Rimessione all'Adunanza plenaria - Fattispecie relativa ad ordine di demolizione per abuso del 1982.


Stante il contrasto giurisprudenziale in atto, al Collegio appare opportuno sottoporre all'adunanza plenaria la questione relativa all'obbligo, per la PA, di motivare congruamente l'ordinanza di demolizione intervenuta a distanza straordinariamente lunga dalla commissione dell'abuso edilizio in relazione all'attualità di un interesse pubblico al ripristino della legalità violata e il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso (nella specie, l'immobile fu trasferito mortis causa) e sia provato che il trasferimento non aveva alcun intento elusivo del provvedimento sanzionatorio.

Consiglio di stato, sez. 4, ordinanza del 23 marzo 2017, n. 1337

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©