Urbanistica

Responsabilità per vizi dell'opera, non sempre la colpa è tutta del costruttore

di Alessandro Arona

Se nel palazzo condominiale, prima dei 10 anni dalla dichiarazione di abitabilità, il tetto non tiene l'acqua, si apre una crepa nelle parti strutturali, i muri trasudano umidità, il garage si allaga in caso di pioggia, la rampa di accesso è piena di buchi (eccettera eccetera .....) la colpa non è sempre del costruttore. A stabilirlo è una ricca giurisprudenza, che precisa in quali casi si può ritenere corresponsabile (o del tutto responsabile) il progettista, il direttore lavori o anche il committente.

Stiamo parlando della responsabilità (civile, tra privati) negli appalti prevista dall'articolo 1669 del Codice civile per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all'esecuzione dell'intervento edilizio sull'immobile o su alcune sue parti.

L'articolo del Codice sembra netto nell'attribuire tutta la responsabilità al costruttore.

Art. 1669.
Rovina e difetti di cose immobili.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Ma la giurisprudenza chiarisce che la responsabilità dell'appaltatore potrebbe essere esclusa in alcune circostanze particolari: quando si tratti di vizio non rilevabile secondo l'ordinaria diligenza; quando l'errore da cui originano la rovina o i gravi difetti sia stato segnalato al committente ma quest'ultimo abbia egualmente richiesto di eseguire l'opera; la rovina o i gravi difetti siano dovuti a caso fortuito; l'appaltatore non disponga, nella realizzazione dell'opera, di un'autonomia tale da consentire l'imputazione della responsabilità in via esclusiva.

Tuttavia, anche quando nell'esecuzione dell'opera siano intervenuti, a vario titolo, altri soggetti, dovrà comunque verificarsi chi tra questi abbia mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'altrui operato. Questo significa, ad esempio, che la semplice presenza di un progetto fornito dal committente (e di un direttore lavori) di per sé non tolgono all'appaltatore la propria autonomia rispetto al vaglio critico del progetto stesso e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente. Per cui l'appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

Tutta questa materia viene affrontata in modo approfondito nel mini-dossier Ance che potete scaricare e nell'Allegata maxi-tabella con le principali sentenze.

Il Focus dell'Ance sulla responsabilità dell'appaltatore

Responsabilità negli appalti privati, la giurisprudenza

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