Urbanistica

L’area edificabile è pertinenziale anche se manca la denuncia Imu

L’area edificabile utilizzata come spazio di manovra e di stoccaggio a servizio di un capannone industriale è qualificata come pertinenziale ai fini Imu, anche se non è stata dichiarata come tale nella denuncia tributaria. La condivisibile affermazione è contenuta nella sentenza 400/4/2017 della Ctp di Vicenza, depositata lo scorso mese di maggio (presidente Vinci, relatore Loro).

Un’impresa di lavorazione di calcestruzzi possiede un capannone industriale con annessa ampia area scoperta, ubicato a cavallo del territorio di due Comuni contigui. L’area scoperta, qualificata come edificabile, era stata considerata come pertinenza del capannone industriale e, dunque, non soggetta a Imu.

Il Comune territorialmente competente ha accertato l’omesso pagamento del tributo comunale sul suolo edificatorio, rilevando, tra l’altro, che l’area non era stata dichiarata come pertinenziale nella denuncia presentata ai fini dell’imposta.

La Commissione provinciale vicentina ha accolto il ricorso, compensando peraltro le spese, osservando come la condizione di pertinenzialità fosse stata ampiamente comprovata, in punto di fatto, dal contribuente. Viene, in particolare, fatto rilevare che:

al momento dell’acquisto era stato indicato negli atti che si trattava di unità pertinenziale al fabbricato d’impresa;

l’intero compendio risulta recintato e il suolo di cui si discute è pavimentato in calcestruzzo, allo scopo di renderlo idoneo come area di manovra degli automezzi e di deposito di materie prima;

l’area di pesatura delle materie prime costituisce altresì accesso carraio allo stabilimento di lavorazione, altrimenti inaccessibile ai mezzi di trasporto.

Inoltre, poiché l’intero compendio è ubicato sul territorio di due Comuni, ne era impossibile l’accatastamento unitario.

In conclusione, dunque, è stata riconosciuta la condizione pertinenziale, poiché la dimostrazione dei requisiti sostanziali dell’area in questione consentono di superare la mancata indicazione in dichiarazione.

Si tratta di una pronuncia che mitiga gli eccessi di rigore di alcune decisioni della Corte di cassazione in termini.

La Commissione vicentina, pur prendendo in esame talune delle sentenze dei giudici di legittimità, ne segue gli insegnamenti principali, senza tuttavia aderire alle affermazioni estreme che talvolta vi si leggono.

Sul punto, infatti, la Suprema corte ha in più occasioni asserito che la qualifica di pertinenzialità di un’area richiede che la stessa non possa avere altra utilizzazione senza radicale trasformazione (sentenza 19161/2004). La Cassazione, tuttavia, in molte pronunce ha altresì ritenuto necessario, al fine dell’applicazione delle agevolazioni di legge, che la qualifica di pertinenza risulti dalla dichiarazione tributaria presentata dal contribuente (sentenza 2901/2017).

La Ctp, invece, ha ritenuto prevalenti le condizioni di fatto comprovate dal contribuente. Infatti, la dichiarazione tributaria, salvo eccezioni espresse, non ha mai valenza costitutiva del diritto alle agevolazioni.

Ctp di Vicenza 400/4/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©