Urbanistica

L'ampliamento del balcone? Serve il permesso di costruire

di Rosario Dolce

L'ampliamento di un balcone costituisce opera di ristrutturazione edilizia, ai sensi degli articoli 3 e 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dal momento che realizza un'oggettiva trasformazione della facciata del palazzo, comportante modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici.
Il titolo edilizio per la realizzazione di tale intervento risulta essere il permesso di costruire e la sanzione per la sua assenza è il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 33 del citato decreto. Tanto è quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con Sentenza numero 4143 del 28 agosto 2017.

Il contenzioso discusso dal Tar
In conseguenza di fenomeni di deterioramento, Tizio ha fatto svolgere sul balcone del proprio immobile lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, consolidamento e messa in sicurezza.
A seguito di sopralluogo, il Comando della Polizia locale riscontrava l'esistenza di opere abusive e provvedeva all'apposizione dei sigilli, contestando l'ampliamento parziale del balcone e la carenza dei titoli edilizi per potersi provvedere al riguardo.
In conseguenza di quanto sopra, il Responsabile del Servizio urbanistica e gestione del territorio, progettazioni, catasto, con apposita ordinanza ha ingiunto al ricorrente di sospendere e demolire ad horas la presunta opera abusiva.
Il proprietario dell'immobile, a tal punto, ha impugnato il provvedimento avanti l'autorità giudiziaria competente e, contestualmente, ha presentato una DIA in sanatoria presso i competenti uffici comunali.

La sentenza depositata il 28 agosto scorso
Il Tribunale campano ha respinto il ricorso, argomentato, a tal proposito, che l'opera realizzata dal ricorrente e contestata dal comune comporta, in effetti, un arbitrario ampliamento della superficie di un preesistente balcone in assenza di titolo.
A tal proposito, il giudice ha affermato che una simile opera non è in grado di costituire un intervento di semplice manutenzione né di restauro o risanamento conservativo, quand'anche fosse giustificato da reali esigenze di sicurezza e dal tentativo di ovviare al deterioramento imputabile alla vetustà e agli agenti atmosferici.
Sotto altro è diverso profilo, il TAR adito ha ritenuto opportuno non ascrivere alcun rilievo alla presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria da parte di Tizio, in quanto carente dei requisiti di cui all'articolo 37 del decreto Presidente della Repubblica 380/2001.
La presenza dei vincoli paesaggistici ed ambientali - per come argomentato in sentenza - sussistenti nel territorio del comune di San Sebastiano (luogo in cui è avvenuto l'evento) hanno reso la DIA presentata come un titolo edilizio non idoneo allo scopo, e, in quanto tale, inefficace. Ed invero, gli interventi comportanti una trasformazione edilizia e urbanistica in un territorio assoggettato a vincolo paesaggistico - quand'anche si ritenessero assentibili con mera D.I.A. - sono sempre ritenuti soggetti all'applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta, preliminarmente, alcuna autorizzazione paesistica (cfr. precedente di questo TAR sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5565).

La sentenza del Tar Campania

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