Urbanistica

Rassegna giurisprudenza. Cambi d'uso, spetta al Prg stabilire cosa si può fare

a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Cambio di destinazione d'uso - Attività di produzione artigianale - Trasformazione in attività commerciale - Certificato di destinazione commerciale del locale - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad attività di falegnameria a supermercato.
Il cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante si configura quando ogni forma di utilizzo dell'immobile, diversa da quella originaria, con o senza opere, comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, tra le cinque seguenti: 1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale; 4) commerciale; 5) rurale. Pertanto non è legalmente ammesso il cambio di destinazione da attività produttiva artigianale a commerciale, cioè di vendita di prodotti. E tale ostacolo non è superabile neanche se nel certificato di destinazione urbanistica si faccia riferimento alla "destinazione commerciale" del locale, atteso che le risultanze del certificato vanno interpretate anche in relazione al contenuto degli altri atti di provenienza comunale, al medesimo sottesi, e da cui emerga la natura accessoria o "servente" dell'attività commerciale eventualmente consentita (vendita di "beni "creati" dal titolare).
Consiglio di stato, sez.4, sentenza del 13 luglio 2017, n. 3440

Cambio di destinazione d'uso - Art. 23 ter comma 1 TU edilizia - Cambio d'uso urbanisticamente rilevante - Fattispecie relativa a trasformazione di parcheggio a Deposito
La trasformazione di box auto in un deposito è un'operazione che non sembra potersi considerare legittima ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1,T.U.E., per cui "Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale". E questo perché un'autorimessa è di norma pertinenza di un'abitazione, mentre un deposito appartiene alla diversa categoria degli immobili commerciali o produttivi.
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 28 giugno 2017, n. 2751.

Cambio di destinazione d'uso - Immobile destinato ad attività alberghiera - Trasformazione in appartamenti - Previsione nel PRC di vincoli di destinazione d'uso funzionali all'equilibrio del territorio - Salvaguardia della destinazione alberghiera di zona - Legittimità del diniego - Fattispecie relativa a vincoli sulla destinazione d'uso di natura funzionale della Regione Valle d'Aosta.
E' legittimo il diniego di cambio della destinazione d'uso di alcuni piani di un immobile destinato ad attività alberghiera, ai fini della creazione di appartamenti motivato dal Comune con la salvaguardia della destinazione alberghiera di zona, ovvero perché il mutamento di destinazione avrebbe alterato la percentuale minima (65%) riservata dal piano regolatore comunale di zona all'edilizia alberghiera. Il Piano regolatore comunale infatti, oltre alle destinazioni generali di zona, disciplina anche le specifiche destinazioni d'uso consentite, onde soddisfare specifiche esigenze funzionali. In altri termini è consentito ai comuni di prevedere sia vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, sia il rispetto di equilibri funzionali, definendo le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d'uso. Ne discende che la contestata previsione (o limitazione) costituisce esercizio discrezionale di quella facoltà, espressamente attribuita ai comuni dalla normativa (nella specie regionale), la quale non sembra confliggere in alcun modo con i principi generali dell'ordinamento urbanistico nazionale.
Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 12 giugno 2017, n. 2861

Cambio di destinazione d'uso - Immobile storico-culturale appartenente a ente privato senza scopo di lucro - Alienazione con cambio di destinazione d'uso - Autorizzazione ministeriale alla vendita - Necessità - Immobile storico destinato ad attività ricettiva (ostello) - Trasformazione ad uso abitativo - Limiti alla destinazione d'uso di alcune parti da parte del Ministero - Condizioni e limiti - Fattispecie relativa alla vendita con cambio di destinazione del Castello Vuillermin.
Per la vendita di un immobile storico-artistico particolarmente importante con destinazione ricettiva, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, occorre l'autorizzazione dello Stato il quale può prescrivere limitazioni alla (eventuale) nuova destinazione d'uso abitativa in considerazione del valore storico-culturale dell'immobile ed imporre il permanere della destinazione ricettiva-commerciale di alcune sue parti al fine di permettere la fruizione pubblica del bene. Ma tale potere statale incontra il limite dell'attuale e delle precedenti destinazioni d'uso e risulta esercitato illegalmente o, in altri termini, comprime il diritto di proprietà costituzionalmente garantito, obbligando all'apertura al pubblico, se risulti accertato che l'intero complesso immobiliare non sia mai stato messo a disposizione di una collettività indifferenziata e senza dunque che vi fosse stata una fruizione pubblica generale dell'immobile.
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 30 maggio 2017, n. 2596

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