Urbanistica

Vincolo idrogeologico, le norme sono del 1923, la competenza è esclusiva regionale

di Alessandro Arona

La difesa del suolo e la lotta contro il dissesto idrogeologico sono stati indicati come "priorità politica nazionale" dal governo Renzi fin dai suoi primi mesi di attività, con la creazione della struttura di missione #Italiasicura e il lancio del Piano nazionale di interventi contro il dissesto idrogeologico.
Ma le norme nazionali che regolano il vincolo idrogeologico (cos'è e come si appone) e la relativa autorizzazione sono ancora del 1923, contenute nel Regio decreto 3267 del 1923, tuttora in vigore, citato dall'articolo 61 comma 5 del Dlgs 152/2006 (Testo unico ambiente). Le competenze sull'apposizione del vincolo, inoltre, sono esclusivamente delle Regioni, trasferite con il Dpr 616/1977 e poi confermate dal Dlgs 152/2006 (appunto l'articolo 61 comma 5: «Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni».
La competenza sul riulascio dei vincoli, infine, sono quasi sempre delegate dalle Regioni ai Comuni o alle Province.

Insomma, regole generali fissate decenni prima del boom edilizio italiano e quasi 100 anni prima dei cambiamenti climatici globali (e i fenomeni delle "bombe d'acqua"); competenze esclusive delle Regioni, e quindi inevitabilmente una sensibilità e un livello di tutele differenziato a macchia di leopardo nella Penisola; infine autorizzazioni affidate agli stessi Comuni, e non a soggetti terzi o comunque "superiori" come avviene per i vincoli storico-artistici o paesistici o ambientali.

Non c'è nulla di nuovo per gli addetti ai lavori, sia chiaro, ma la situazione sopra descritta, ben ricordata dal documento Ance che qui pubblichiamo, sembra stridere con la priorità politica di cui sopra. Insomma, se di "priorità nazionale" si tratta, non è forse il caso di rimettere mano alle norme quadro che dicono come e dove mettere i vincoli idrogeologici? E non è forse il caso di stabilire competenze sulle autorizzazioni a un livello superiore ai Comuni stessi, e con regole non affidate interamente ai V

Il Regio decreto 3267/1923, tutt'ora in vigore

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