Urbanistica

Permessi in sanatoria, la Cassazione boccia il piano casa Campania: non rispetta la «doppia conformità»

di Pietro Verna

Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria deve essere sempre subordinato alla riscontrata presenza del requisito della doppia conformità previsto dall'articolo 36 del decreto del Testo unioco edilizia (Dpr 380/2001) , in quanto tale articolo ha natura di principio fondamentale vincolante per la legislazione regionale.

Con l'enunciazione di questo principio la Consulta (sentenza 11 maggio 2017, n. 107) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 12, comma 4-bis, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n.19 («Piano casa regionale»), modificato dall' articolo 8 comma 1, lettera l), della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6. Articolo, quest'ultimo, che nell'apportare modifiche alle misure premiali previste dal Piano casa aveva stabilito che «le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di abilitativo o in difformità da esso titolo sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda».

La pronuncia della Consulta
La pronuncia richiama la sentenza 29 maggio 2013, n.101 della Corte costituzionale, a mente della quale il requisito della doppia conformità ex articolo 36 del Testo unico è finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità. Requisito che – argomenta la Consulta- non traspare dalla norma regionale ( «[ l'opera deve essere conforme] alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente […] sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda»), che omette di precisare che occorre fare riferimento alla disciplina vigente alla data di realizzazione dell'intervento. Con il risultato che ciò avrebbe potuto indurre l'interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina del Piano casa regionale nella sua attuale formulazione e non a quella vigente all'epoca della loro esecuzione. E con l'ulteriore conseguenza che sarebbe stato possibile rilasciare titoli abilitativi in sanatoria in presenza di abusi non solo formali ma anche sostanziali.

Rischio che la Corte costituzionale ha scongiurato dichiarando l'illegittimità dell'articolo 8, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 6/2016, nella parte in cui fa riferimento alla «stessa legge», anziché «alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente».

La sentenza della Corte Costituzionale

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