Urbanistica

Autorizzazione paesaggistica/1. Micro-interventi salvi dal nullaosta anche se l'istanza è partita prima del 6 aprile

di Mauro Salerno

Micro-interventi «salvi» dall'autorizzazione paesaggistica anche se la richiesta di nullaosta è partita prima del 6 aprile 2017, cioè dal giorno in cui è entrato in vigore il regolamento che «liberalizza» la realizzazione di 31 piccole opere.

È il primo chiarimento contenuto nella circolare con cui il ministero dei Beni culturali chiarisce l'applicazione del le semplificazioni contenute nel Dp3 31/2017 alle istanze di autorizzazione paesaggistica già in corso alla data della sua entrata in vigore (6 aprile 2017).

Nella circolare il ministero chiarisce innanzitutto il regime da adottar e per i 31 interventi (contenuti nell'alegato A del decreto) che il nuovo regolamento esclude dall'obbligo fi nullaosta da parte della Sovrintendenza. In questoi casi, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, «le relative istanze saranno archiviate dall autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati».

Più articolato l'iter da seguire nel caso delle 42 tipologie di opere (allegato B del decreto) per le quali viene previsto un regime di autoirzzazione semplificato.

In questi casi occorre effettuare una distinzione fra:
1)procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell'ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004;
2)procedure pendenti nell'ambito delle quali l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004;
3)procedure pendenti nell'ambito delle quali l'istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l'amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza).

Nel caso di interventi per i quali sia il vecchio che il nuovo regime prevedeva un iter semplificato il ministero ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l'amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017. Se invece i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il vecchio regolamento.

La circolare del ministero dei Beni culturali

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