Urbanistica

Opere temporanee, il Consiglio di Stato spiega quando si rischia l'ordinanza di demolizione

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Ordinanza di demolizione - Manufatto in assenza di permesso di costruire - Precarietà dell'opera - Illegittimità della sanzione demolitoria - Fattispecie relativa a serre mobili stagionali.

A norma dell'art. 6, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 5 d.l. 25 marzo 2010, n. 40, la realizzazione di «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola» costituisce attività edilizia libera e quindi possono realizzarsi senza alcun titolo abilitativo. La richiamata disciplina, statale (e nel caso di specie anche regionale – art. 10, comma 2, l.reg.Marche 8 marzo 1990, n. 13 , recepisce una distinzione già operata nella giurisprudenza amministrativa e penale, fra le serre temporanee ed amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell'attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall'altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell'attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è stato ritenuto necessario un titolo edilizio. Quindi, ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti (v. sul punto di recente, per tutte, Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 49602).


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 24 aprile 2017, n. 1912


Ordinanza di demolizione - Manufatto in assenza di permesso di costruire - Precarietà dell'opera - Destinazione naturale ed obiettiva del manufatto - Irrilevanza della temporaneità della destinazione data dal costruttore e/o utilizzatore - Manufatto non ancorato o meramente aderente al suolo - Carattere non decisivo ai fini della precarietà.

È principio consolidato in giurisprudenza che la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene. Infatti, ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data dal manufatto dal costruttore e si deve, invece, valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (ex multis T.A.R. Campania - Napoli 10.6.2011 n. 3114).

Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, adunanza delle sezioni riunite, parere del 13 marzo 2017, n. 173

Ordine di demolizione - Manufatto in assenza di permesso di costruire - Precarietà dell'opera Individuazione della natura precaria - Soddisfazione di esigenze temporanee e uso specifico del bene - Criteri non decisivi - Uso stagionale e utilizzo di materiale facilmente amovibile - Legittimità della sanzione demolitoria - Fattispecie relativa a cucce per cani.

Per individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016). Non possono essere quindi considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, e l'alterazione del territorio non può essere considerata né temporanea né precaria né irrilevante (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015). La “precarietà” dell'opera postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016 cit.). Facendo applicazione di tali principi i box, in parte coperti, realizzati per l'allevamento di cani (e le altre opere accessorie che sono state realizzate), sul suolo agricolo di proprietà dell'appellante, non possono farsi rientrare fra le opere precarie, ai fini edilizi, e quindi fra le opere di edilizia libera.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 21 febbraio 2017, n. 795

Ordinanza di demolizione -Manufatto realizzato in assenza di permesso di costruire - Pergolati, gazebi, tettoie, pensiline e pergotende - Qualificazione come opere precarie - Chiusura di pergolato con teli di plastica - Illegittimità dell'ordinanza di demolizione.

In relazione ad alcune opere, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, da ultimo, pergotende, non è sempre agevole individuare il limite entro il quale possono farsi rientrare nel regime dell'edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all'amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire. Non è dirimente al riguardo neanche la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo per collocarle tra le opere non precarie in quanto l'ancoraggio si mostra comunque necessario, onde evitare che l'opera, soggetta all'incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. Lo stesso articolo 3, comma 1, lettera e.5) del TUE dispone che la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell'utilizzo della stessa. Così nel caso di copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale, e una piccola porta posta sul lato, in quanto opera priva in gran parte di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione (anche se la non facile amovibilità della copertura e la piccola porta possono avere una certa rilevanza edilizia) e la cui finalità accertata sia di mero riparo, l'ordinanza di demolizione dell'intera struttura emanata dal comune non risulta giustificata, anche per la possibile conseguente acquisizione, nel caso di mancata ottemperanza, dell'area interessata.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 25 gennaio 2017, n. 306


Ordinanza di demolizione - Manufatti realizzato in assenza di permesso di costruire - Case mobili e roulotte – Natura precaria dei manufatti in quanto amovibile e prefabbricate - Esclusione.

È legittimo l'ordine di rimuovere e demolire le seguenti opere realizzate in assenza di titoli edilizi: pavimentazione in autobloccanti, pozzo, servizio igienico, case mobili e roulotte in quanto è erroneo il presupposto che i fabbricati e la roulotte non costituiscano edificazione in quanto strutture precarie prefabbricate e amovibili, la cui collocazione non necessiterebbe di alcun titolo edilizio. Tali opere infatti, qualora presentino, come nel caso di specie, caratteristiche di stabilità, sono da considerare manufatti assoggettati a permesso di costruire e, in caso di realizzazione senza titolo, alle sanzioni demolitorie previste nell'articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Consiglio di stato, adunanza della sezione prima, parere del 27 gennaio 2017, n. 255

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