Urbanistica

Frazionamenti, le semplificazioni del decreto Sblocca Italia non hanno effetto retroattivo

di Donato Polombella

In tema di sanzioni amministrative si applica la norma vigente nel momento in cui le opere abusive sono state realizzate non potendo trovare applicazione il principio del "favor rei" tipico del diritto penale. Secondo il Consiglio di Stato lo "Sblocca Italia" non può avere effetto retroattivo.

Il primo accertamento
In data 23 giugno 2014 viene presentata una Cil (Comunicazione di inizio di attività) per lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'abbattimento e ricostruzione di tramezzi interni e diversa ridistribuzione degli ambienti. Come da copione, arriva puntuale la denuncia da parte del vicino ed il Comune accerta che «senza alcun permesso di costruire, erano in corso lavori evidenti di frazionamento dell'unità abitativa in piano primo in due distinte unità con realizzazione e spostamento di pareti, difformi da quanto rappresentato dal grafico allegato alla Cil che prevedeva una sola unità abitativa».

Lo Sblocca Italia salva la situazione?
Il proprietario, facendo affidamento sul "regime semplificato" nel frattempo introdotto dal c.d. Decreto Sblocca Italia (art. 17 decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge dell'11 novembre 2014 n. 164), presenta una integrazione alla Cil dichiarando di voler frazionare l'immobile in quattro distinte unità abitative. A seguito di un nuovo sopralluogo, il Comune solleva una duplice contestazione: in primo luogo, rileva la mancata comunicazione d'inizio lavori (art. 6 del D.P.R. 380/01) relativamente alla Cil integrativa; fatto ben più grave, rileva che, a seguito del primo accertamento, le opere (abusive) avrebbero dovuto essere sospese. Un terzo sopralluogo accertata la prosecuzione dei lavori con l'intervenuta realizzazione degli impianti nei vani cucina. Di conseguenza il Comune emette ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, con espressa avvertenza che l'inottemperanza avrebbe comportato (ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, la demolizione d'ufficio e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale ordinanza viene impugnata ma la seconda sezione del Tar Salerno, con la sentenza n. 1043/2015, respinge il ricorso e la questione viene riproposta dinanzi al Consiglio di Stato.

Possibile applicare la norma sopravvenuta meno severa?
Il punto focale della vicenda consiste nello stabilire se, al caso in esame, sia applicabile la legge vigente al momento di realizzazione delle opere o se, viceversa, possa essere applicata la norma sopravvenuta (ovvero lo Sblocca Italia) meno severa. Occorre tener presente che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., 17 agosto 1998, n. 8074, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2000, n. 2544) alle sanzioni amministrative non si applica il principio del "favor rei" (tipico del diritto penale) per cui l'illecito amministrativo è soggetto alla legge vigente al tempo in cui l'abuso è stato realizzato essendo inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2013 n. 418) e ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.

Il parere del Consiglio di Stato
La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 4 aprile 2017 n. 1566 accoglie le ragioni dell'amministrazione che applica la norma (in questo caso più onerosa per il cittadino) vigente alla data di accertamento dell'illecito edilizio (11 settembre 2014) quando, nel caso in esame, le opere di frazionamento riconducibili alla ristrutturazione edilizia, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 380/2001) prevedendo, in caso di violazione, la sanzione demolitoria (art. 31). Come facciamo a stabilire la data di esecuzione delle opere e, conseguentemente, la norma applicabile? Nel caso in esame il punto di partenza è rappresentato dal primo verbale dei Vigili Tecnici (11 settembre 2014) che non può ritenersi posto nel nulla dal decreto di dissequestro della Procura della Repubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato

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