Urbanistica

Titoli abilitativi/2. L’inerzia dei privati può riflettersi sugli indennizzi

Se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa afferma chiaramente che, per dimostrare la colpa dell’amministrazione, al danneggiato basta allegare l’illegittimità dell’atto, dall’altro ribadisce che la condotta del danneggiato non è affatto irrilevante ai fini della quantificazione del danno.

Il Consiglio di Stato (decisione 4968/2013) ha ritenuto infatti applicabile anche all’edilizia il principio secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (articolo 1227 del Codice civile).

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

La regola non è espressione del principio di autoresponsabilità, quanto piuttosto un corollario del principio di causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sentenza 24406/2011).

La giurisprudenza amministrativa ha dunque sottolineato che la mancata attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale rileva come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, decisioni 1750/2012 e 5556/2012).

È dunque onere del privato intervenire prontamente sul piano giurisdizionale in tutti quei casi in cui l’impugnazione stessa possa limitare o impedire il danno, costringendo la Pa, eventualmente anche attraverso provvedimenti cautelari sollecitatori o propulsivi, a rilasciare il titolo edilizio o a riesaminare la propria decisione.

Dunque, in particolare nei casi in cui l’azione giurisdizionale di salvaguardia dei propri interessi può anche limitare il danno, il privato deve avviare prontamente tale attività. Questo anche per garantire il rispetto del principio di solidarietà e buona fede, secondo il quale la parte interessata deve attivare gli strumenti che, senza arrecare pregiudizio ai propri interessi, consentono di salvaguardare anche gli interessi altrui.

A fronte di un provvedimento amministrativo illegittimo, quale un diniego non giustificato al rilascio di un titolo abilitativo edilizio, l’interessato dovrebbe quindi agire tempestivamente contro l’amministrazione, poiché tale azione non tutela solo i propri interessi legittimi ma, indirettamente, anche quelli dell’amministrazione stessa.

Non ultimo, un’azione che tempestivamente tuteli i propri interessi (anche nel caso in cui la Pa a sua volta non agisca subito in autotutela rimediando ai propri possibili sbagli con l’annullamento del provvedimento illegittimo) consente di evitare eccezioni circa la effettiva risarcibilità del pregiudizio patito.

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