Urbanistica

Ordinanze urgenti del Comune, ecco quando sono legittime in base alle sentenze del Consiglio di Stato

A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Ordinanza contingibile ed urgente - Presupposti – Pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità - Limiti all'adozione – Situazioni prevedibili e permanenti – Potere di ordinanza - Situazione di pericolo non tipizzate dalla legge - Necessità di istruttoria adeguata e obbligo di motivazione - Fattispecie relativa ad ordinanza emanata dal Comune di Capri per regolamentare e contingentare l'esercizio turistico della navigazione marittima in partenza dal porto locale.

In tema di ordinanza contingibile e urgente sono consolidati principi in materia secondo cui i presupposti per la sua adozione sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari offerti dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369). Tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 21 febbraio 2017, n. 774


Ordinanza contingibile e urgente - Ex dell'art. 50 e 51 TUEL - Pericolo attuale e pericolo futuro - Legittimità - Fattispecie relativa a muro di contenimento crollato e ordine di messa in sicurezza dei luoghi a carico del proprietario.

E' legittima l'ordinanza contingibile e urgente emanata dal comune con i poteri ex artt. 50 e 54 TUEL, con la quale abbia ordinato al proprietario del terreno, ove sia ubicato un muro di contenimento crollato a seguito di ingenti piogge, l'immediata rimozione e smaltimento del materiale inerte presente, nonché la messa in sicurezza dell'intero muro, a propria cura e spese, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli a tutela dell'incolumità dei cittadini, derivante dalla possibile caduta delle restanti parti del muro e dalla presenza dei residui edilizi derivanti dal crollo. D'altra parte, in base al principio di precauzione che governa tali fattispecie, l'affermazione di un potenziale pericolo della pubblica incolumità ben si fonda, come nel caso di specie, sull'entità dello smottamento attuale e sui possibili ulteriori cedimenti della parte su cui appoggia il soprastante muro di contenimento. E ciò perché, quand'anche fosse superata la fase emergenziale, in mancanza di interventi ripristinatori, il trascorrere del tempo non eliminerebbe da sé il pericolo, ma, invece, ben potrebbe aggravarlo (cfr. C.S., sez. V, n. 533/15).

Consiglio di Stato, sez. 1, Parere del 13 febbraio 2017, n. 350

Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti - Pericolo imminente - Mancato adempimento - Adozione di una seconda ordinanza contingibile ed urgente a distanza di un anno - Legittimità.

In caso di mancato adempimento da parte dei destinatari di una prima ordinanza contingibile ed urgente, l'eventuale seconda ordinanza adottata dall'amministrazione comunale a distanza di pochi mesi, presenta comunque le caratteristiche di necessità ed urgenza perché, come la precedente, intende fronteggiare la medesima situazione di pericolo imminente.

Consiglio di Stato, sez. 1, Parere del 3 febbraio 2017, n. 285


Ordinanza contingibile e urgente - Manutenzione, gestione e pulizia delle strade da parte dell'Amministrazione - Limiti - Obbligo per i proprietari dei fondi finitemi di prevenire situazioni di pericolo - Sussiste - Realizzazione di opere per la messa in sicurezza del costone (ripa) adiacente la strada comunale - Legittimità dell'ordinanza comunale.

Gli artt. 30 e 31 del Codice della strada delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento. Si ritiene in giurisprudenza che l'obbligo dell'Amministrazione di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee circostanti ad essa: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. (Cass. n. 13087/04). E' dunque legittima l'ordinanza contingibile e urgente in cui sia stato ordinato di provvedere alla risagomatura a gradoni del fronte roccioso, interamente di proprietà privata, al fine di prevenire il ripetersi di smottamenti del terreno stesso sulla sede stradale determinando una situazione di pericolo per la popolazione.

Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza del 26 gennaio 2017, n. 329

Ordinanza contingibile ed urgente - Imposizione dell'obbligo di proseguire il servizio pubblico al gestore - Senza revisione del compenso - Presupposti della necessità ed urgenza – Limiti – Giusto compenso del gestore - Fattispecie relativa a servizio di igiene urbana.

Il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato; all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega l'esigenza del giusto compenso per il destinatario del provvedimento. Né la situazione di necessità e urgenza giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché «il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza». L'imposizione dell'esecuzione del servizio a condizioni non remunerative viene ritenuta, pertanto, lesiva dell'esigenza del giusto compenso, nonché del principio secondo il quale l'esercizio del potere d'ordinanza deve limitarsi in linea di massima ad imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario (C.S., V, 8 settembre 2010, n. 6486).

Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, sede giurisdizionale, sentenza del 27 dicembre 2016, n. 480

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