Urbanistica

Cassazione: l'ordine di demolizione dell'abuso colpisce il proprietario del terreno, anche se non ne è autore

di Paolo Accoti

I comproprietari del fondo sul quale è stata realizzata l'opera abusiva, non possono ritenersi estranei all'ordine di demolizione e, pertanto, ritenere che lo stesso sia loro inopponibile.
Ed invero, accertato l'abuso edilizio, la prescrizione relativa alla demolizione del fabbricato abusivo non riguarda solo l'autore materiale del reato, ma anche tutti coloro i quali sono titolari di un diritto reale (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull'area occupata dall'opera abusiva, a prescindere dalla circostanza che siano, o meno, committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare.
Ciò in quanto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e, pertanto, l'eliminazione dell'abuso, ha natura pubblicistica e di sanzione amministrativa priva di finalità punitive, conseguentemente, non risulta applicabile il principio civilistico per cui l'atto eventualmente intercorso tra l'autore dell'abuso edilizio e i terzi produce effetti soltanto tra le parti

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione penale, nella sentenza n. 7943, pubblicata il 20 febbraio .

Con decreto penale il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la demolizione di un fabbricato di tre piani fuori terra, con strutture portanti in cemento armato, pilastri, travi e solaio di piano in cemento armato e laterizi, realizzato in assenza di permesso di costruire per il quale, quindi, era stata accertata la realizzazione abusiva.

Le parti interessate, successivamente, richiedevano al Giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione dell'ordine di demolizione impartito e della nullità o inefficacia della conseguente ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero, richiesta tuttavia rigettata dal Giudice per le indagini preliminari (in funzione di Giudice dell'esecuzione) il quale, pur riconoscendo l'estraneità ai fatti dei richiedenti, nondimeno – evidenziato come l'ordine di demolizione risulta accessorio alla condanna per reati edilizi – ha ritenuto legittimità la disposizione impartita anche nei confronti dei terzi estranei al reato, siccome titolari di un diritto reale sull'area di sedime.

Proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza, la Suprema Corte ritiene lo stesso manifestamente infondato.

Nel motivare la propria decisione premette come «questa Corte ha costantemente affermato che l'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, non ha effetto solo a carico dell'imputato, ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime, e ciò prescindendo dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali, in quanto la natura pubblicistica dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta (così Sez. 3, n. 1879 del 14/05/1999, Ricci, Rv. 214536; conf. Sez. 3, n. 3046 del 29/11/2001, (omissis), Rv. 220782; Sez. 3, n. 45301 del 07/10/2009, (omissis), Rv. 245213; Sez. 3, n. 35309 del 19/05/2016, (omissis), Rv. 267645)».

La stessa, infatti, condivide in pieno il proprio consolidato orientamento, considerato che si è al cospetto di una «sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio dell'ordine di demolizione, come tale privo di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, (omissis), Rv. 265540».

La Corte, quindi, si spinge oltre, ricordando come l'anzidetto principio sia anche applicabile anche ai rapporti di comunione e di condominio atteso che «detto ordine è, dunque, opponibile anche ai terzi estranei al reato comproprietari dell'area sulla quale sia stato realizzato il manufatto abusivo, di cui, peraltro, nella specie hanno acquisto la comproprietà in conseguenza del rapporto di comunione, essendo l'opera stata realizzata da uno dei comproprietari (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4901 del 11/03/2015, (omissis) contro Condominio (omissis), nella quale è stato chiarito che "La costruzione di un'opera realizzata da un condomino su bene comune non è disciplinata dalle norme in materia di accessione, poiché difetta il presupposto dell'altruità del bene, ma dalle norme in materia di comunione, sicché il comproprietario del fondo, sul quale il primo ha realizzato l'opera, non può agire per il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 936 cod. civ.")».

La sentenza della Cassazione

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