Urbanistica

Decreto Scia 2, guida alla lettura sulla corrispondenza titolo-intervento

di Fabrizio Luches

L'articolo 2 del decreto legislativo 222/2016 sancisce espressamente che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica la Scia, troverà applicazione il regime di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 ovvero dell'articolo 19-bis, comma 2, se le attività medesime risulteranno soggette a Scia "unica", ovvero comma 3 nei casi di Scia "condizionata" ad altri atti di assenso comunque denominati.

Per le restanti attività (salvo quelle realizzabili in edilizia libera) la Tabella A indica il regime amministrativo dell'autorizzazione, da intendersi il permesso di costruire ex art. 20 dpr 380/2001, con conseguente formazione del silenzio-assenso sulla domanda (ex comma 8 art. 20 Tue cit.), decorso inutilmente il termine per il rilascio del titolo (di norma 90 gg. dall'istanza), ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego. Per tali fattispecie è utile ricordare che in tutti i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, troveranno applicazione le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 241/1990.

La Tabella alla voce "concentrazione di regimi amministrativi" indica la procedura da seguire quando, oltre al regime amministrativo principale (sia esso Cila, Scia o autorizzazione), per la specifica attività sia necessario acquisire altri atti di assenso o titoli abilitativi, rinviando l'elencazione puntuale dei casi ad ulteriori tre sottosezioni della Sezione II riservata all'edilizia:

Permesso di costruire con altri permessi necessari
la 1.1 contempla tutti i casi di interventi soggetti a permesso di costruire e per cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione, mediante l'attivazione del modello procedimentale della conferenza di servizi. A tale categoria appartengono tutti gli interventi edili soggetti a prevenzione incendi (categorie B e C dell'Allegato I al dpr 151/2011), le attività di riutilizzo (come sottoprodotti) di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri soggetti a VIA o AIA, gli interventi in zona paesaggistica per cui è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 (anche in forma semplificata ex dpr 139/2010) ovvero sui beni culturali, gli interventi in zone classificate a media e alta sismicità (art. 94 dpr 380/2001) o in zone a vincolo idrogeologico (art. 61 d.lgs. 152/2006), nelle fasce di rispetto dei corpi idrici ovvero del demanio marittimo, nelle aree naturali protette e nei SIC e ZPS;

Cila o Scia con altri permessi necessari
La sottosezione 1.2 raggruppa tutti gli interventi realizzabili in Cila o Scia per cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione e ulteriormente suddivide gli interventi in cui la forma di concentrazione dei regimi amministrativi è data dalla conferenza di servizi (praticamente gli stessi individuati nella sottosezione 1.1 relativa al permesso di costruire), da quelli per cui si procede tramite Scia unica (interventi edili in zone classificate a bassa sismicità; impianti soggetti a documentazione di impatto acustico ove non si superino le soglie del piano comunale; realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica; cantieri in cui operano più imprese esecutrici ovvero che richiedano più di 200 uomini/giorno);

Cila con altri permessi necessari
L'ultima sottosezione, la 1.3, è infine dedicata agli interventi eseguibili in Cila ma in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli prima dell'effettivo avvio dei lavori.

Scia unica e Scia condizionata
Il precedente decreto attuativo della riforma Madia, il d.lgs. 30 giugno 2016 n. 126, ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina generale della legge 241/1990, introducendo in particolare l'articolo 18-bis (prevedono l'obbligo generale in capo alla PA di rilasciare ricevuta -anche telematica- che attesti la presentazione dell'atto da parte del privato, e soprattutto indichi i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali operi automaticamente il silenzio-assenso) e soprattutto l'articolo 19-bis in materia di concentrazione dei regimi amministrativi: l'obbligo di adeguamento a tali disposizioni per le Regioni ed Enti locali scatterà a breve (1° gennaio 2017).

Il nuovo articolo 19-bis introduce appunto la cd. concentrazione dei regimi amministrativi rispettivamente alle ipotesi di:
- attività che necessitano di altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (cd. SCIA unica);
- attività in cui si innestano sul modello della SCIA anche provvedimenti propedeutici (atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero verifiche preventive).

Tali ipotesi sono state nettamente distinte dal Consiglio di Stato che vede nell'attività di integrazione della SCIA con altre fattispecie legittimanti, l'unico elemento accomunante le due fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19-bis.

La SCIA unica deve essere pertanto valutata in rapporto di specialità unilaterale, per aggiunta con la SCIA cd. pura (ex art. 19) e pertanto ad essa si applicherà la medesima disciplina generale (per cui l'interessato può iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione, mentre la PA ricevente ha l'obbligo di trasmettere alle altre amministrazioni interessate quanto pervenuto per il controllo di competenza sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività), mentre l'istituto di cui all'art. 19-bis, comma 3 che contempla il caso in cui l'attività oggetto di Scia sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, è invece sui generis, poiché il meccanismo della SCIA (e, quindi, il riferimento all'art. 19) vale soltanto all'inizio del procedimento, ossia nella fase di presentazione della SCIA, e nella sua fase finale, ovvero una volta ottenute tutti gli atti di assenso, da conseguire tramite conferenza di servizi: tra questi due momenti, infatti, si inserisce un regime provvedimentale tradizionale.

Tale fattispecie di Scia cd. "condizionata" prevede che l'Amministrazione che riceve la SCIA convochi una conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della 241/1990: secondo tale istituto i compiti dell'Amministrazione procedente sono esercitati dall'ufficio che materialmente riceve la Scia (al pari della Scia unica), a prescindere dalla prevalenza delle competenze amministrative sottese alla determinata attività, ma i tempi procedimentali della conferenza di servizi risultano ben superiori al termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19, comma 6-bis, per le verifiche istruttorie in sede di Scia edilizia.
Infatti, la nuova conferenza di servizi introdotta dal d.lgs. 127/2016 prevede termini istruttori ben maggiori, anche nella modalità semplificata di cui all'art.14-bis che si svolge in modalità asincrona per via telematica. È bene ricordare che la conferenza è indetta dall'Amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza di parte, con una comunicazione alle altre amministrazioni interessate contenente obbligatoriamente l'oggetto della determinazione da assumere e il termine (non superiore a 15 giorni) entro cui è possibile richiedere integrazioni o chiarimenti, e quello perentorio (non superiore a 45 giorni; estensibile fino a 90 in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini) entro cui rendere le proprie determinazioni.

Il decreto legislativo Scia 2

Scia 2 il tabellone

Il Testo unico edilizia aggiornato dopo lo Scia 2

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©