Urbanistica

Condominio, dalla Cassazione ok al piano in più se l'edificio resiste al terremoto

di Patrizia Maciocchi

Via libera alla sopraelevazione solo se la nuova opera e l’intero edificio sono in grado di resistere a un sisma. E la prova dell’idoneità a fronteggiare il rischio la deve fornire l’autore della sopraelevazione.

La Cassazione,(sentenza 23256, relatore Antonio Scarpa) accoglie il ricorso del condominio per la parte in cui affermava che la realizzazione di un nuovo appartamento sul terrazzo di proprietà esclusiva di una condomina pregiudicava la stabilità di un fabbricato posto in un’area critica dal punto di vista geologico. La proprietaria di un appartamento e di una terrazza al settimo piano aveva ottenuto dall’assemblea un via libera per coprire il tetto del suo immobile in modo da arginare le infiltrazioni d’aria provenienti dal lastrico solare. Di fatto la signora aveva realizzato un nuovo appartamento. Un’opera, secondo il condominio, pericolosa per la staticità dell’edificio. La signora aveva avuto però partita vinta in entrambi i gradi di merito. Il Ctu della Corte d’appello aveva escluso che il maggior carico creato dalla condòmina mettesse a rischio la stabilità, in caso di terremoto, di un edificio che comunque non era in linea con la normativa antisismica.

La Cassazione ricorda che l’articolo 1127 del Codice civile pone dei limiti al diritto di sopraelevazione legati alla staticità dell’edificio, all’aspetto architettonico e alla diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti. Il riferimento alle condizioni statiche va inteso come un divieto assoluto di sopraelevare, superabile solo se il proprietario, con il consenso di tutti i condòmini, si addossa l’onere di consolidare in fabbricato in modo che possa reggere il nuovo peso. La sopraelevazione non è vietata solo quando le strutture non sono in grado di reggerne il peso ma anche quando, «una volta elevata la nuova fabbrica non permettano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica». Per questo le leggi antisismiche che prescrivono particolari cautele tecniche nella sopraelevazione, in considerazione delle caratteristiche del territorio,vanno considerate parte integrante dell’articolo 1127.

La domanda di demolizione può essere, dunque, bloccata solo dalla prova che sopraelevazione e palazzo sono in linea con la normativa antisismica (legge 64/1974). Solo la presentazione di un progetto antisismico, dopo verifica di struttura e fondazioni, permette di superare la presunzione di pericolosità che deriva dall’inosservanza delle prescrizioni della normativa speciale.

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