Urbanistica

Titoli abilitativi: la Scia nelle più recenti decisioni del Consiglio di Stato

a cura della redazione Plus Plus Diritto

Edilizia - Titoli abilitativi - SCIA - Azione esperibile dal terzo - Natura del potere dell'amministrazione sollecitabile dal terzo - Potere di autotutela amministrativa - Differenze dal “normale” potere di autotutela - Obbligo e non discrezionalità della PA a procedere all'accertamento dei requisiti - Esercizio senza limiti di tempo - Esclusione.

Nel caso di SCIA, il terzo, titolare di un interesse legittimo pretensivo all'adozione di atti sfavorevoli per il destinatario dell'azione amministrativa, può chiedere giudizialmente la condanna dell'amministrazione all'esercizio dei poteri che devono avere i requisiti che giustificano l'autotutela amministrativa. L'esercizio di tale potere di autotutela su denunzia del terzo tuttavia si differenzia in modo peculiare da un “normale” potere di autotutela che si connota per la tipica discrezionalità sia in relazione al contenuto che all'an del procedere, in quanto l'amministrazione, nella fattispecie della SCIA, è obbligata a procedere all'accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo e lo deve fare obbligatoriamente entro e non oltre il termine di trenta (o sessanta) giorni di cui dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990. E' inibita quindi al terzo la possibilità di sollecitare i poteri inibitori senza limiti temporali e di valutazione dell'incidenza sulle posizioni del privato per non frustrare proprio le ragioni di liberalizzazione sottese alla SCIA, in quanto l'interessato che l'abbia effettuata potrebbe essere destinatario di atti amministrativi inibitori dell'intervento posto in essere, anche molto tempo dopo lo spirare dei trenta (o sessanta) giorni previsti dalla legge per l'esercizio dei poteri in esame.

Consiglio di stato, Sezione 6, Sentenza del 3 novembre 2016, n. 4610

Edilizia - Titoli abilitativi - SCIA - Procedimento amministrativo - Regioni a statuto speciale e Province autonome - Potestà legislativa e regolamentare - Individuazione di casi ulteriori di esclusione dal regime semplificato rispetto alla legge nazionale - Prerogativa - Ex art. 29 legge 7 agosto n. 241 ed ex art. 4 dlgs n. 126 del 2016 - Fattispecie relativa attività di manutenzione straordinaria di ex dormitorio di ferrovieri in residence universitario in Sardegna.

Alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano compete, in via esclusiva, di “recepire” nella propria legislazione e di regolare il procedimento relativo alle attività soggette alla comunicazione, dichiarazione, segnalazione di avvio dell'attività, e quindi anche di individuare - e in ciò si differenzia l'ambito della loro competenza legislativa rispetto a quella concorrente delle Regioni ordinarie - anche i casi di esclusione dal regime semplificato. Tale scelta è stata riproposta, da ultimo, anche dall'art. 4 del d.lgs. n. 126 del 2016 che, nel dettare la disciplina transitoria della riforma dell'istituto della SCIA, ha introdotto, a carico delle regioni e degli enti locali, un termine (al 1° gennaio 2017), per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai novellati artt. 18-bis, 19 e 19-bis, l. n. 241 del 1990, richiamando l'intero art. 29 della stessa legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 10, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e dunque anche la distinzione fra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale (e province autonome di Trento e Bolzano). Legittima dunque l'applicazione della legge regionale della Sardegna, disciplinante le dichiarazioni e segnalazioni d'inizio attività prevista all'art. 1, comma 30, della l.r. 5 marzo 2008 n. 3, che, in senso più restrittivo rispetto alla disciplina statale (v. art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241) esclude dalla loro sfera applicativa “...i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico...”.

Consiglio di Stato, Sezione 4 Sentenza 7 settembre 2016, n. 3824

Edilizia - Titoli abilitativi - SCIA - Costruzione di ampia tettoia in vetro su una terrazza - Necessità di permesso di costruire - Esclusione - SCIA - Sufficienze e necessità - Ex art. 16 Lr Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2009.

La realizzazione di una tettoia di vetro con superficie poco superiore ai 30 mq. destinata alla copertura di un terrazzo, aperta su tre lati, dove la presenza dei sostegni metallici verticali fissati al pavimento non costituisce elemento strutturale destinato ad ospitare componenti edilizi di chiusura, ma è unicamente funzionale alla tettoia, assicurandone l'appoggio e la necessaria stabilità, non crea nuova volumetria, e rimane pertanto assoggetta, al regime abilitativo della SCIA. ai sensi dell'art. 16 della legge della regione Friuli nr. 19/2009.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 4 agosto 2016, n. 3532

Edilizia - Titoli abilitativi - SCIA - Assenza di titolo dominicale - Intervento edilizio che richiede autorizzazione paesaggistica - Declaratoria di inefficacia del dirigente comunale - Legittimità - Fattispecie relativa alla realizzazione di piccolo cordolo in muratura a delimitazione di una corte esterna al fabbricato di proprietà.

E' legittima la declaratoria di inefficacia di una S.C.I.A., stante l'assenza del titolo dominicale, anche per inadeguatezza del titolo edilizio, qualora sia stata richiesta per far luogo a lavori di perimetrazione di una corte asseritamente privata, in assenza di alcuna prova dell'irrilevanza sul piano della compatibilità paesaggistica delle opere a farsi e dunque sfornita della possibilità di qualificare l'intervento edilizio programmato alla stregua di una manutenzione ordinaria o straordinaria, come tale esente da preventiva autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 18 luglio 2016, n. 3189

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