Urbanistica

Permessi, la Consulta boccia la Liguria e chiarisce i confini tra opere, edilizia libera e titoli edilizi

di Guglielmo Saporito

La Consulta utilizza una norma della Regione Liguria in materia urbanistica per riordinare i confini della competenza statale e chiarire le tipologie di titoli edilizi . La sentenza 231/2016 depositata ieri riordina la distinzione tra opere (soprattutto di manutenzione e ristrutturazione) chiarendo le differenza tra edilizia libera, Cia (comunicazione inizio attività), Cia asseverata, Dia, super Dia, Scia e permesso di costruire. La sentenza è di monito anche per altre Regioni, in quanto sottolinea la prevalenza dell’ordinamento statale (il testo unico 380/2001).

Secondo la Regione Liguria, l’installazione di nuovi impianti, anche senza creazione di volumetria, sarebbe libera da Cia e Scia. La Corte dissente, perché consente libertà solo agli interventi di integrazione e mantenimento in efficienza di impianti già esistenti, quindi la liberalizzazione non vale per i nuovi manufatti tecnologici. Unica eccezione è quella delle pompe di calore aria aria (con potenza inferiore a 12 kW) che in tutto il territorio nazionale sono considerate eseguibili con manutenzione ordinaria. Quindi per i nuovi impianti occorre quantomeno una comunicazione al Comune.

Le opere di arredo urbano e privato pertinenziali che non creino volumetrie, non possono essere considerate “libere” (come voleva la regione ligure) ma vanno assoggettate a DIA. Gli unici arredi realizzabili senza titoli abilitativi sono quelli che, per precarietà strutturale e funzionale, soddisfino esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, senza alterare volume, superficie coperta, prospetto o sagoma di edifici.

Le distanze tra costruzioni, previste dal Dm 1444 del 1968, si applicano anche al recupero dei sottotetto di edifici esistenti e non possono essere derogate per interventi su singole costruzioni, come avrebbe consentito la legge regionale ligure. Deroghe a distanze sono possibili solo nel caso di specifiche “maglie” del territorio, cioè con una visione che superi il singolo manufatto. La ristrutturazione edilizia con incrementi di superficie all'interno di singole unità immobiliari o dell'edificio, non può essere realizzata con Scia ma è necessario il permesso di costruire o la Dia, se vi sono modifiche all'esterno. Per “modifiche” si intendono anche quelle di adattamento delle “forature”, quelle di dettaglio: in tal modo si riducono quindi le agevolazioni (Scia) per chi intenda aumentare il numero dei solai nelle ristrutturazioni.

Le ristrutturazioni edilizie che comportano mutamenti destinazione d'uso nelle zone A (centri storici) possono essere eseguite con super Dia oppure con permesso di costruire: in Liguria si prevedeva la sola super Dia, ma il giudice delle leggi ritiene che i privati possano pretendere di ottenere un documento di assenso esplicito, attraverso il permesso di costruire, a garanzia della certezza dei loro diritti (ad esempio, in caso di mutui edilizi).

Ancora, la Regione Liguria non può esonerare dal contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che aumentino la superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari per meno di 25 mq o che derivino dalla mera eliminazione di muri divisori; altrettanto incostituzionale è stato ritenuto l'esonero dal contributo nei casi di frazionamento di unità immobiliari che non raddoppino il numero delle unità stesse. L'onerosità è infatti imposta dal testo unico 380/2001 come caratteristica del «governo del territorio», di competenza statale.

La sentenza n.231/2016 della Corte Costituzionale

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