Urbanistica

Il vincolo di inedificabilità assoluta nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato

a cura de lla Redazione Plus Plus Diritto


Urbanistica - Zona agricola - Originariamente non sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità - Successiva qualificazione di area di interesse storico - Vincolo di inedificabilità definito nel Piano Strutturale e disciplinato dal Regolamento Urbanistico - Legge Regionale Toscana n. 5/1995, art. 27 - Impugnazione anche il Piano Strutturale - Per il rapporto di presupposizione con il Regolamento Urbanistico - Necessità - Fattispecie relativa a diniego di concessione edilizia per nuova costruzione in zona dichiarata di “interesse storico” nelle more del provvedimento.

L'art. 27 della L.R.T. n. 5/1995,. stabilisce che le disposizioni del Piano Strutturale sono vincolanti per gli atti successivi costituenti la parte gestionale del P.R.G. e che il Regolamento Urbanistico contiene la disciplina meramente esecutiva-esplicativa delle previsioni del Piano Strutturale dotate di propria autonoma efficacia giuridica; quindi, nel caso in cui un'area venga sottoposta a limiti di edificabilità assoluta perché qualificata di “interesse storico” dal Piano Strutturale e che lo stesso piano autorizzi solo il restauro dei manufatti agricoli esistenti, non è sufficiente ottenere l'annullamento del Regolamento Urbanistico dal Giudice amministrativo per ottenere il ripristino del Piano di Fabbricazione previgente che consentiva nuove costruzioni, permanendo l'efficacia della disciplina urbanistica preclusiva all'edificazione contenuta nell'atto presupposto, ossia nel Piano Strutturale.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 12 ottobre 2016, n. 4207

Urbanistica - Area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità - Ordinanza di demolizione - Preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai beni culturali da parte dei Comuni - Ex art. 27, comma 2, DPR n. 380/2001 - Necessità - Limiti.


La previa comunicazione dell'ordine di demolizione alla Soprintendenza ai beni culturali è necessaria, ai sensi dell'art. 27 comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, solo per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché sugli immobili dichiarati monumento nazionale o su beni di interesse archeologico.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 12 ottobre 2016, n. 4204

Urbanistica - Fascia di rispetto ferroviario ex art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Fascia di rispetto stradale e autostradale ex art. 41 septies L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) - Vincolo di inedificabilità assoluta - Successivo all'esecuzione delle opere - Diniego della concessione in sanatoria ex art. 32 Legge n. 47 del 1985 - Legittimità.

Il vincolo imposto sulle aree situate nelle fasce di rispetto ferroviario ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e stradale o autostradale imposto ai sensi dell'art. 41 septies L. 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili. Questo esclude la possibilità di sanatoria nelle ipotesi di cui art. art. 32 della L. n. 47 del 1985 per le opere insistenti su tali aree vincolate dopo la loro esecuzione anche attraverso l'istituto del silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta (di sanatoria) senza che l'ente concedente abbia espresso il proprio parere.

Consiglio di stato, sentenza 31 agosto 2016, n. 3739

Urbanistica - Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedificabilità assoluta - Diniego della concessione in sanatoria - Parere negativo di Anas in qualità di Autorità preposta al vincolo autostradale - Pericolosità futura del manufatto - Legittimità - Fattispecie relativa a immobile costruito ad 8 metri dal GRA prima della costruzione della terza corsia.

In caso di opere abusive realizzate in epoca anteriore all'imposizione del vincolo di rispetto autostradale si applica l'art. 32, comma 2, lettera c), della legge nr. 47 del 1985, che ne ammette la sanatoria a condizione che “non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”. Tale valutazione spetta all'Autorità preposta al vincolo autostradale, nel caso di specie all'Anas, che può emettere parere negativo (e vincolante) alla concessione in sanatoria, anche nel caso in cui tale “minaccia” non fosse concreta e attuale, essendo la pericolosità del manufatto in re ipsa per il solo fatto che esso insista su un'area che successivamente sarà interessata da lavori di ampliamento della sede stradale. E' dunque legittima la valutazione della minaccia o pericolo da parte dell'Autorità effettuata con un giudizio prognostico proiettato nel futuro.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 1 agosto 2016, n. 3476

Urbanistica - Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità assoluta - Permesso di costruire - Illegittimità del rilascio da parte del Comune - Ubicazione del manufatto - Fuori o dentro il centro abitato - Nozione di centro abitato prevista dal codice della strada - Irrilevante ai fini urbanistici - Fattispecie relativa alla realizzazione di parcheggio interrato.

Le norme di rango legislativo e i piani regolatori prevedono ed impongono un vincolo di inedificabilità assoluta per le aree poste a ridosso di assi stradali di collegamento, al fine di assicurare, con spazi liberi e quindi con fasce di rispetto, la funzionalità e la sicurezza delle strade. Non può quindi il comune autorizzare la costruzione di un qualunque manufatto (nella specie un parcheggio interrato) ritenendolo ricompreso nel perimetro urbano e quindi al di fuori della fascia di rispetto, sulla base di una delibera emanata ai soli scopi di attuazione del codice della strada stante che tale delimitazione del centro abitato disposta per esigenze di circolazione stradale non rileva ai fini urbanistici per i quali occorre riferirsi unicamente alla perimetrazione che deve essere adottata dai Comuni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971 in considerazione del fatto che la nozione di centro abitato lì prevista è differente ontologicamente da quella prevista dal codice della strada. (Cons. Stato 4/4/2005 n. 1560; Sez. V 7/3/1997 n. 211; sez. IV 379/2014 n. 4469).

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 1 agosto 2016, n. 3458

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