Urbanistica

Abusi edilizi, le ultime pronunce dei giudici sulla concessione in sanatoria

A cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Concessione edilizia in sanatoria - Rilasciata ai sensi dell'art. 39, l. n. 724 del 1994 – Condono edilizio straordinario - Applicabilità per abusi ultimati entro il 31 dicembre 1993 - Volume massimo sanabile - Limite assoluto ed inderogabile - Superamento del limite - Rilevabile da semplice lettura della documentazione relativa al procedimento - Invalidità della concessione edilizia in sanatoria per vizio radicale della funzione pubblica - Sussiste - Fattispecie relativa a manufatto per uso abitativo.


Per gli abusi ultimati entro il 31 dicembre 1993, è ammessa domanda di condono ex art. 39, l. n. 724 del 1994 e la previsione di massima cubatura, ivi prevista, di 750 mc, costituisce un limite assoluto ed inderogabile (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2693). Risulta quindi affetta in modo radicale da vizio della funzione pubblica (in ossequio ai principi elaborati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 5 del 2015) la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal comune qualora il superamento volumetrico emerga da una semplice lettura della documentazione caratterizzante la vicenda come la relazione del tecnico comunale, la nota della guardia di finanza e lo stesso atto di notorietà del richiedente.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 9 settembre 2016, n. 3837

Abusi edilizi - Concessione edilizia in sanatoria - Ex art. 39 legge n. 724/1994 - Accoglimento per decorso del termine perentorio - Effetto sanante non derivante solo dal mero decorso del tempo - Altri oneri a carico del richiedente - Obbligo di pagamento e allegazione della ricevuta degli oneri concessori - Inadempimento da parte del richiedente - Diniego del provvedimento sanatorio per carenza di documentazione - Legittimità.

La domanda di condono, ai sensi dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, si intende accolta decorso il termine perentorio di due anni dalla sua presentazione ma, per effetto della norma citata, che richiama l'analogo art. 35, comma 17, l. n. 47 del 1985, l'effetto sanante non deriva immancabilmente dal decorso del termine ivi previsto, ma è condizionato al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a titolo di oneri concessori (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6423). Di più, è onere dell'autore dell'abuso, che richieda la concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge n. 724/94, allegare la ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, della somma versata a titolo di anticipazione degli oneri concessori. E il privato che rimanga inadempiente a tale duplice obbligo (corresponsione degli oneri e produzione della documentazione ), di nulla può dolersi per l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

Consiglio di Stato, Sezione 4 Sentenza 31 agosto 2016, n. 3739

Abusi edilizi - Concessione edilizia in sanatoria - Annullamento della concessione - Conseguenze per il beneficiario del provvedimento di sanatoria annullato - Diversità di tutela rispetto a chi ha edificato in costanza di titolo abilitativo rilasciato dall'amministrazione - Demolizione integrale del manufatto - Legittimità del provvedimento sanzionatorio - Fattispecie relativa a costruzione in zona agricola.


Ben diversa è la condizione di chi ha realizzato un'opera edilizia sulla base di un titolo rilasciato dall'Amministrazione e poi annullato e di chi invece ha realizzato un'opera in assenza dei necessari titoli abilitativi ed ha ottenuto un provvedimento di sanatoria poi rivelatosi illegittimo e quindi annullato. Solo nel primo caso, in cui è stata l'Amministrazione, con il suo comportamento, a determinare un affidamento sulla legittimità delle opere realizzate (nella vigenza del titolo abilitativo) è possibile una forma di tutela per chi ha realizzato le opere, obbligando l'Amministrazione alla previa comparazione dell'interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino che ha fatto affidamento sul titolo rilasciato. Viceversa, nel caso in cui le opere sono state realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, e quindi abusivamente, non c'è ragione per derogare alle disposizioni che prevedono il ripristino della legalità violata e quindi l'eliminazione delle opere abusive realizzate. E ciò anche se, come nella fattispecie, per tali opere erano stati rilasciati provvedimenti di sanatoria poi annullati perché ritenuti illegittimi.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 9 agosto 2016, n. 3559

Abusi edilizi - Concessione edilizia in sanatoria - Condono edilizio straordinario - Ex art. 31 l. n. 47/1985 - Necessità del c.d. “completamento funzionale” dell'abuso - Definizione - Opere edilizie significative dell'avvenuta trasformazione sottoposta a procedimento di condono – Necessità - Elevazione di un semplice muretto - Intervento edilizio generico - Fattispecie relativa a richiesta di condono per trasformazione di portico a palestra.

Non è sufficiente, per aversi il cd. “completamento funzionale”, necessario per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 l. n. 47/1985, che le opere interne realizzate dimostrino l'intervenuta incompatibilità dell'immobile, così trasformato, con la precedente utilizzazione, in quanto ove ciò fosse, verrebbe meno il significato stesso di “completamento funzionale” che implica l'avvenuta realizzazione di opere edilizie che, seppur non definite nei minimi elementi di finitura, siano giunte ad un grado di completamento che indichi l'identificazione del nuovo assetto del manufatto edilizio in sé e sotto l'aspetto della mutata destinazione e l'incompatibilità dello stesso con l'originario uso. Al tal fine non possono essere ritenuti idonei a dimostrare il cd. “completamento funzionale” interventi (come la costruzione di un muretto) che, stante la loro generica natura, possono essere riferiti ad una pluralità di differenti destinazioni d'uso.

Consiglio di Stato, Sezione 4 Sentenza 3 agosto 2016, n. 3509

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