Urbanistica

Oneri concessori, le sentenze più recenti (e più rilevanti) di Palazzo Spada

A cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Edilizia - Oneri concessori – Costi di costruzione – Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione – Escussione del garante con preclusione dell'applicazione delle sanzioni – Obbligo o facoltà del comune – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all'Adunanza Plenaria.
Il sistema di pagamento del contributo relativo al costo di costruzione è caratterizzato dalla compresenza di una garanzia prestata per l'adempimento del debito principale e di un parallelo strumento sanzionatorio progressivo a carico del debitore che resti inadempiente, cosicché il comune allo scadere del termine originario di pagamento della rata può alternativamente rivalersi immediatamente sul fideiussore ed ottenere il soddisfacimento del suo credito oppure insistere per riscuotere (anche in via coattiva) dal debitore principale il contributo non pagato e le sanzioni proporzionate al ritardo. In tale contesto, la questione che si pone consiste propriamente nello stabilire se in realtà la prima opzione operativa ovvero l'incameramento della garanzia con conseguente preclusione all'applicazione delle sanzioni sia obbligatoria oppure facoltativa e in considerazione del significativo rilievo pratico della questione controversa, il Collegio ha ritenuto opportuno sottoporre il ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.


Consiglio di Stato, Sez. 4, Ordinanza 22 giugno 2016, n. 2766


Edilizia – Oneri concessori – Costo di costruzione ex art. 16 del TU Edilizia – Opere di modellamento di area verde – Trasformazione edilizia (nozione) – Condizioni di spettanza dell'esenzione dal pagamento del costo di costruzione –Fattispecie relativa alla realizzazione di campo da golf – Esclusione.
Le opere “di modellamento” di un'area verde per la realizzazione di un campo da golf quali collinette, laghetti etc, possono essere considerate rientranti tra quelle per cui è dovuto il contributo di costruzione ex art. 16 del TU dell'edilizia, pur non essendo propriamente “edilizie”. Ci si trova al cospetto di opere che comunque modificano, alterano, cambiano il paesaggio e territorio. Esse rientrano, per condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato Sez. IV, 14-10-2011, n. 5539, ma anche Cons. Stato Sez. IV 21/4/2006 n. 2258) nel concetto di trasformazione edilizia: trasformazione che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione e ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 380/2001, rendendo legittima la richiesta del Comune del pagamento degli oneri concessori relativi.


Consiglio di Stato, Sez. 4, Sentenza 28 giugno 2016, n. 2915


Edilizia – Oneri concessori – Costi di costruzione - Concessione edilizia – Condominio - Opere rientranti nella manutenzione straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) della legge n. 457 del 1978 - Esenzione dal pagamento degli oneri concessori – Sussiste – Interventi esclusi dall'esenzione (condizioni) - Ampliamento dei balconi - Non esente.
E' illegittima ogni pretesa di pagamento degli oneri concessori da parte del comune per tutti gli interventi descritti dalle lettere a) e b) e c) dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 457 del 1978 in quanto opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed igienico sanitario e come tali escluse dal pagamento del contributo. Esula invece dal concetto di manutenzione straordinaria l'intervento di ampliamento dei balconi qualora alteri l'originaria fisionomia dello stabile condominiale non essendo applicabile a tale opera l'esenzione dal contributo prevista dall'articolo 9, lettera d) della legge n. 10/1977 in quanto tale esenzione si riferisce ad un ampliamento non superiore al 20 per cento dell'unità immobiliare e riguarda esclusivamente gli edifici unifamiliari. Irrilevante risulta la circostanza che l'intervento non implichi un aumento del carico urbanistico, se il Comune ha commisurato il contributo di concessione al solo costo di costruzione e non alle spese di urbanizzazione. Ne consegue che l'ampliamento dei balconi di un condominio non è esente dal contributo richiesto dal Comune.


Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 14 aprile 2016, n. 1510


Edilizia – Oneri concessori – Costo di costruzione –Esenzione dal pagamento (condizioni di spettanza dell'esenzione) – Esclusione - Costruzione di edificio universitario tramite contratto di vendita di cosa futura.


L'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione può essere riferita anche ad un'opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico. Ma l'esenzione spetta soltanto se (come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all'ente per conto del quale il privato abbia operato. (cfr. ex multis V Sez. n. 536 del 1999 e n. 1901 del 2000). In altri termini, l'esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell'amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega. Se invece la costruzione, come evidenziato da recente giurisprudenza, è avvenuta alla stregua di una tipologia negoziale come un preliminare di vendita di cosa futura stipulato con un'Università, non può esserci l'affidamento da parte dell'Università stessa di un incarico formale per la realizzazione di un'opera. (cfr. IV Sez. n. 3421 del 2014).


Consiglio di Stato, Sez. 4 Sentenza 11 febbraio 2016, n. 595

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