Urbanistica

Il Collegato agricolo impone la «servitù coattiva» per i gasdotti: obbligo in vigore dal 25 agosto

di Pietro Verna

Dal 25 agosto 2016 la servitù coattiva per il passaggio di gasdotti è legge. È quanto prevede l'articolo 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 («Collegato agricolo»), secondo cui «i proprietari di strade private devono consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica [e che, a tale scopo,] il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori […] tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni [fermo restando] l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione».

Articolo che il Parlamento ha ritenuto opportuno introdurre perché la giurisprudenza maggioritaria, pur non trascurando la diffusione crescente del gas metano e la molteplicità degli impieghi in ambito industriale/ commerciale/domestico, aveva più volte rimarcato la tipicità e il "numero chiuso" delle servitù coattive riconducibili unicamente a quelle previste dal codice civile.

Senza considerare che la Consulta, con l'ordinanza 17 luglio 2002, n.357, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile sollevata dalla Corte d'appello di Milano nella parte in cui «non prevede anche l'obbligo di dare passaggio, analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano».

Pronuncia nella quale la Corte costituzione ha stabilito il principio di diritto secondo cui soltanto il legislatore può introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, «atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata».

Di qui l'obbiettivo del legislatore di superare la situazione sopradescritta, cercando di incidere il meno possibile sullo svolgimento delle attività agricole. Sicché l'attraversamento coattivo dei gasdotti è limitato alle strade private che, a differenza dei fondi, si prestano meglio ai lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'esecuzione delle opere accessorie ed alla realizzazione degli impianti di derivazione delle utenze, fermo restando il potere del sindaco di autorizzare tali interventi con ordinanza. Il che- precisa l'articolo neo introdotto - deve avvenire tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture adiacenti alle strade oggetto dei lavori.

Indirizzo giurisprudenziale
Il principio che esclude la possibilità di una applicazione estensiva dell'articolo 1033 del codice civile (servitù di acquedotto) alla servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 6 giugno 2016, n. 11563. Pronuncia che si è allineata alle "granitiche " sentenze del Supremo collegio del 19 aprile 1962, n. 773 e del 25 gennaio 1992, n. 820, secondo cui:
- le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'industria e dell'agricoltura hanno carattere di norme di diritto singolare e non sono suscettibili di applicazione analogica;
- a differenza delle servitù volontarie, che possono avere per oggetto una qualsiasi utilità, le servitù coattive hanno un contenuto specificamente predeterminato dalla legge e, come tali, formano un numerus clausus , sicché non sono ammissibili altre servitù al di fuori di quelle espressamente previste da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela;
- l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola l' imposizione della servitù di acquedotto, in ragione della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.

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