Urbanistica

Governo del territorio, la rassegna delle ultime sentenze del Consiglio di Stato sul lotto intercluso

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto


Governo del territorio - Lotto intercluso - Caratteristiche - Terreno confinante con area inedificata - Sufficienza di opere di urbanizzazione - Insussistenza delle condizioni di lotto intercluso da un punto di vista urbanistico - Diniego del comune all'intervento edificatorio diretto - Legittimità.
Un terreno non reca, dal punto di vista urbanistico, le caratteristiche del lotto intercluso per la semplice ragione che è confinante con un'altra area più vasta anch'essa inedificata per cui non può dirsi che tale terreno edificabile sia l'unico a non essere stato ancora edificato e se così è non può qualificarsi come "lotto intercluso" (Cons. Stato Sez. IV 7/11/2014 n. 5488). Ed è proprio sulla base della circostanza relativa all'assenza delle condizioni (ovvero l'interclusione del lotto e la sufficiente presenza in loco di opere di urbanizzazione primaria e secondaria) che viene rilevata (correttamente) dal Comune a mezzo dell'assunto provvedimento di diniego l'impossibilità di assentire in via diretta ad un progettato intervento edilizio.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 luglio 2016 n. 3293

Governo del territorio - Lotto intercluso – Caratteristiche precipue - Superficie minima prevista nelle NTA del PRG - Assenza di previsione espressa nel PRG - Esclusione dell'esistenza di lotto intercluso - Fattispecie relativa alla realizzazione di residenza universitaria.
Non ricorre la fattispecie del c.d. lotto intercluso, nel caso di lotti costituenti relitti aventi superficie inferiore a quella prescritta dalle NTA necessaria per aversi unità operativa minima né si può far riferimento alla nozione di lotto intercluso se non risulti provato che il lotto di minor estensione utilizzato sia un intero lotto (di minor superficie) risultante direttamente dal piano regolatore generale, se ciò costituisce l'unica eccezione prevista dalle NTA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 novembre 2015 n. 5096

Governo del territorio - Lotto intercluso – Nozione e caratteristiche connotanti - Obbligo della pianificazione di dettaglio - Norma vincolante ed inibitoria dell'intervento diretto costruttivo - Eccezione alla regola generale e imperativa ex art. 9 TUE - Caratteristiche.
A mente dell'art. 9, T.u.ed. costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio: tali prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Alla luce di tale normativa la giurisprudenza ha individuato, tuttavia, un'eccezione alla stringente e necessaria presenza di strumenti urbanistici per la disciplina del territorio: il c.d. "lotto intercluso". Tale fattispecie si realizza, allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente: sia l'unica a non essere stata ancora edificata; si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 novembre 2014 n. 5488

Governo del territorio - Lotto intercluso - Natura eccezionalmente derogatoria ex art. 9, dpr 380 del 2001 - Elementi dichiarativi per la configurazione di lotto intercluso - Mera classificazione del lotto in zona urbanizzata - Area che si trova di fatto in zona quasi totalmente urbanizzata - Insufficienza.
Premesso che la nozione di lotto intercluso riveste natura eccezionalmente derogatoria dei principi di cui all'art. 9 testo unico dell'edilizia più volte estrinsecati dalla giurisprudenza amministrativa, per cui in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda, per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona, l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5471)" e che "la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione" è rimessa all'esclusivo apprezzamento discrezionale del Comune (cfr. Cons. St. sez. IV, n. 4276/2007), ne discende che la mera classificazione dell'area in zona urbanizzata dal PRG e che l'area si trova di fatto in zona "quasi totalmente urbanizzata" sono elementi dichiarativi da ritenersi palesemente insufficienti a configurare un lotto intercluso da parte del giudice amministrativo.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 giugno 2014 n. 3119

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