Urbanistica

Aree protette, il Consiglio di Stato (in plenaria) salva il silenzio assenso

di Pietro Verna

Il silenzio assenso previsto dall'articolo 13, commi 1 e 4, della 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" non è stato implicitamente abrogato dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Consiglio di Stato- Adunanza plenaria- sentenza 27 luglio 2016, n.17).

Con l'enunciazione di questo principio, che ha posto fine a un contrasto giurisprudenziale fra le sezioni del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria di Palazzo Spada ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia del Tar Lazio – Roma n. 00706/2015 che aveva ritenuto legittimo il diniego dell' Ente parco regionale dei castelli romani al rilascio del nulla osta ex articolo 13 delle legge n.394/1991 richiesto da una società telefonica per la realizzazione stazione radio nel Comune di Rocca di Papa.

Diniego che, secondo la società ricorrente, sarebbe stato contra legem essendosi formato il silenzio- assenso previsto dal medesimo articolo 13, mentre, ad avviso del Tar, tale articolo sarebbe stato implicitamente abrogato con la modifica dell'articolo 20 della legge n.241/1990 operata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .

La sentenza dell'adunanza plenaria
La vicenda processuale era approdata al massimo organo di giustizia amministrativo a seguito dell' ordinanza di rimessione della III Sezione del Consiglio di Stato n. 642/2016 in cui si chiedeva di stabilire se la citata modifica dell'articolo 20 della legge n. 241/1990 avesse o meno comportato l'abrogazione dell'articolo 13, comma 1, della legge- quadro sulle aree protette, «attesa la specialità di tale disposizione».
Quesito al quale la sentenza in narrativa ha fornito la soluzione sopra indicata muovendo dal presupposto che la giurisprudenza costituzionale non ha mai escluso la possibilità che il legislatore ordinario possa dotarsi dello strumento di semplificazione procedimentale rappresentato dal silenzio-assenso anche in materia ambientale, laddove si tratti di valutazioni con tasso di discrezionalità non elevatissimo (ex pluris, Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2014, n. 209). Valutazioni, queste ultime, che caratterizzano l'articolo 13 in narrativa, incentrato sulla verifica di conformità dell'intervento con le disposizioni del piano e del regolamento del parco e che si sostanzia, dunque, in un apprezzamento "a basso margine di discrezionalità compatibile con il modulo procedimentale del silenzio assenso". Senza considerare, infine, altri due elementi che ostano all'accoglimento delle conclusioni della sentenza del giudice di primo grado :
-il testo del novellato articolo 20 della legge n. 241/1990 esordisce riferendosi alle sole «disposizioni del presente articolo». Previsione che non può essere estesa a precedenti specifiche disposizioni, come l' articolo 13 della legge n. 394/1991;
- il citato articolo 13 è stato introdotto quando l'originario articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo escludeva in via generale il silenzio-assenso (salvo casi specifici previsti da appositi regolamenti governativi di delegificazione), mentre solo con l'articolo 3 della legge n. 80/2005 l'istituto del silenzio -assenso è stato generalizzato. Ragione per la quale non è logico ritenere che una disposizione volta a generalizzare tale istituto faccia venir mento proprio quelle ipotesi di silenzio-assenso già previste dall'ordinamento nel più restrittivo sistema delineato dall'articolo 20 della legge n. 241/1990 prima della sua modifica.

Cosa prevede l'articolo 13 della legge n.394/1991
«Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta».

Cosa prevede l'articolo 20 della legge n. 241/1990
«Fatta salva l'applicazione [della Scia], nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda […] se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine [prescritto] il provvedimento di diniego.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico […] la salute e la pubblica incolumità».

La sentenza del Consiglio di Stato (adunanza plenaria)

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