Urbanistica

Tar Puglia, la richiesta del titolo edilizio può essere richiesta anche dal titolare della servitù di passaggio

di Pietro Verna


La legittimazione a chiedere e ad ottenere il titolo edilizio è ravvisabile non solo in capo al proprietario del bene, ma anche a favore del soggetto titolare di una servitù di passaggio (Tar Puglia- Bari n.746/2016).
Con l'enunciazione di questo principio il giudice amministrativo pugliese ha accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il dirigente del Settore servizi tecnici del Comune di Terlizzi (Bari) aveva ordinato al titolare di una servitù di passaggio la demolizione delle opere eseguite "in assenza di un titolo di proprietà" su una veranda/corridoio di proprietà di un terzo. Opere quali la demolizione/ricostruzione del parapetto in muratura, il rinforzo del cordolo terminale della soletta in cemento armato e la regolarizzazione del deflusso delle acque meteoriche che il Comune aveva assentito, previo sopralluogo e parere favorevole della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia, trattandosi di edificio di valore monumentale. Motivo per il quale, ad avviso del ricorrente, l'ordinanza del Comune sarebbe stata illegittima "per carenza assoluta di istruttoria", anche perché la suddetta veranda-corridoio costituiva l' unico accesso alla sua abitazione.

La pronuncia del Tar Puglia
Accantonata la questione civilistica attinente i limiti connessi all'esercizio della servitù di passaggio sul fondo servente sollevata dal proprietario della veranda/ballatoio ("gli interventi esulano da quelli necessari ai fini della conservazione della servitù ex articolo 1069 codice civile, siccome incidenti sul parapetto del corridoio sul quale il ricorrente [non poteva vantare] una servitù di affaccio"), la sentenza in narrativa muove dal tenore dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" per confermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui:
- la legittimazione a chiedere il rilascio del titolo edilizio è attribuita sia al proprietario dell'immobile sia al titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 2 febbraio 2012, n.568 e Tar Campania- Salerno, Sezione II, sentenza 8 luglio 2013, n. 1500), fatta salva in ogni caso la potestà del titolare della servitù di passaggio di chiedere la concessione edilizia ( Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 marzo 2012, n.1513);
-il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio "ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile […] o che, comunque, ne abbia titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria in progetto"; (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 4 aprile 2012, n.1990);
-la dimostrazione del possesso della servitù di passaggio costituisce un presupposto legale per l'esercizio dello jus aedificandi ( Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 12 maggio 2003, n. 2506).

Di qui l' illegittimità del provvedimento ingiuntivo che – argomenta il Collegio- si regge "in via esclusiva sull'assenza del titolo di proprietà in relazione al bene interessato dall'intervento edilizio", senza considerare che l'articolo 11 del Testo unico dell'edilizia ammette che il titolare del titolo edilizio, realizzatore delle opere, possa essere non solo il proprietario del bene, ma- come nel caso di specie- anche il titolare di altro diritto reale. Conclusione, questa, aderente al principio affermato dal Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza 13 aprile 2016, n. 127, secondo cui al di là della contrapposizione tra l'esigenza di realizzare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (articolo 1065 codice civile ) e la considerazione che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per il suo uso (articolo 1064, comma 1, codice civile), ciò che rileva è essenzialmente l'idoneità o l'insufficienza dei contenuti concreti del titolo di servitù .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©