Urbanistica

Edilizia privata, addio a Cil e Dia: restano solo Scia (e Super-Scia), Cil asseverata e permesso di costruire

di Massimo Frontera

Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila. Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione e che vengono incrementati con alcune iniziative per le quali è attualmente prevista una forma di comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) escono di scena. È questa la principale novità dello schema di decreto legislativo che inizia ora il suo iter di discussione, a partire dalle osservazioni di Comuni e Regioni, che saranno poi discusse in conferenza unificata.

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Scia (e Super-Scia)
La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce integralmente la Dia, ed "eredita" anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire. Il "contenitore" Scia diventa dunque il principale ambito amministrativo per gli interventi edilizi la cui rilevanza non imponga l'istanza di permesso di costruire.
Sono sottoposti a Scia (tra le altre cose); gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia, «purché diversi da quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti di destinazione d'uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli». Le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa restano invece assoggettate a comunicazione di inizio attività.
Come detto, lo schema di decreto ribadisce che la "Super-Scia" soppianta integralmente la denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (cioè la Super-Dia).

Addio alla Cil, resta solo sola Cil asseverata
Nello schema di decreto si consuma anche l'uscita di scena della semplice Cil, sostituita dalla categoria della Cil asseverata. Sarà una categoria residuale di tutti gli interventi che non ricadono in modo espresso né fra quelli di edilizia libera, né fra quelli che richiedono una segnalazione e una autorizzazione.
La Cila potrà essere comunicata anche on line, insieme al progetto. Sono esclusi dalla Cila gli interventi sulle parti strutturali dell'edificio. La Cila, se integrata con la comunicazione di fine lavori, vale anche come comunicazione per l'attribuzione della categoria catastale. La mancata comunicazione entro i tempi comporta una sanzione di mille euro. Se si manda la Cila in corso d'opera la sanzione scende è ridotta di due terzi.

Nessuna comunicazione per le strutture temporanee
Lo schema di decreto definisce in modo espresso alcune attività edilizie che non richiedono né autorizzazioni né comunicazioni. Viene derubricata a intervento di edilizia libera, per esempio, la realizzazione delle rampe (che nel testo vigente richiede la Cil). Diventano totalmente libere anche le «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee» da rimuovere dopo 90 giorni. Stessa cosa per le pavimentazioni e la finitura degli spazi esterni. Anche l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici diventa un'attività totalmente libera (sempre che non riguardi le zone A). Nessuna comunicazione anche per effettuare i parchi giochi e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Arriva la segnalazione certificata di agibilità
In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce la Sca, Segnalazione certificata di agibilità, in cui si attesta - da parte di un professionista abilitato - la conformità dell'opera al progetto presentato e alla sua agibilità. La "Sca" attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati (conformemente alle norme vigenti e al progetto).
La Sca potrà riguardare non solo gli interventi sottoposti a Scia ma anche quelli sottoposti a permesso di costruire. Si presenta allo sportello unico e potrà riguardare: nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali). La segnalazione potrà riguardare singoli edificio o anche singole porzioni di costruzione, purché funzionalmente autonomi, ma solo a patto che siano già state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria. Prevista anche una sanzione: se non si presenta la segnalazione di agibilità si rischia di pagare una somma tra i 77 e i 464 euro.

Le 105 attività di edilizia privata elencate dallo schema di decreto legislativo "Scia2"

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